ORDINANZA N. 60
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1972 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra Mollo Andrea e Severino Rosa, iscritta al n.50 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973.
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe indicata é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Considerato che, con sentenza n. 99 del 1973, questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della predetta disposizione "nella parte in cui dispone che nel giudizio civile od amministrativo la pronuncia del giudice penale ha autorità di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato conceduto il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto in condizione di parteciparvi".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe - dell'art. 27 del codice di procedura penale, già dichiarato (nei limiti sopra indicati) costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 99 del 27 giugno 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1974.