ORDINANZA N. 59
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1972 dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Barbieri Luciano e Gotelli Guido ed altro, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.
Visto l'atto di costituzione di Gotelli Guido;
udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe indicata é stata sollevata - in riferimento all'art. 3 Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), "nella parte in cui assoggetta all'adempimento dell'onere dell'invio di richiesta con lettera raccomandata all'assicuratore e all'osservanza del termine di 60 giorni, la proponibilità dell'azione esercitata ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., contro il proprietario od il conducente di veicoli compresi tra quelli per i quali vi é obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile";
che, nel corso del giudizio, si é costituito il signor Guido Gotelli, con deduzioni e memoria depositata il 9 gennaio 1974, concludendo nel senso della legittimità della norma denunziata.
Considerato che identica questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 1 marzo 1973, n. 24, in riferimento alla medesima disposizione della Costituzione e che non vengono ora addotti argomenti nuovi che possono indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 24 del 1 marzo 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1974.