Ordinanza n. 52 del 1974
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ORDINANZA N. 52

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALINAO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, quinto comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1972 dal pretore di Lauro nel procedimento penale a carico di Venezia Pasquale, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 9 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che l'ordinanza indicata in epigrafe propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale (aggiunto al testo originario dalla legge 24 aprile 1962, n. 191), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto limita la introdotta disciplina della sospensione condizionale per una nuova condanna a pena detentiva al caso che la sospensione sia stata già ordinata per una precedente condanna a pena pecuniaria.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 95 del 1973, ha dichiarato non fondata la questione;

che non vengono prospettati profili nuovi né addotti argomenti e motivi tali da indurre la Corte a modificare la sua giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quinto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 95 del 14 giugno 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1974.