ORDINANZA N. 50
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, quinto comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1972 dal tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra Quargnal Rodolfo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.
Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che nel corso del procedimento civile promosso da Rodolfo Quargnal nei confronti dell'INPS con atto di citazione del 31 gennaio 1972, il tribunale di Trieste, con ordinanza del 5 maggio 1972, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma quinto, della legge 21 luglio 1965, n. 903 (che ha sostituito l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sostitutivo, a sua volta, dell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636), nella parte in cui, nell'ambito della disciplina delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dispone che se viene a morte un pensionato o assicurato e se superstite é il marito, la pensione di reversibilità é a questo corrisposta solo nel caso in cui lo stesso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10 del detto r.d.l. n. 636 del 1939;
che nel giudizio si é costituito l'INPS, il quale, dopo aver motivato per la non fondatezza della questione, ha chiesto l'emanazione di un provvedimento conforme a giustizia.
Considerato che la medesima questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 201 del 1972, in riferimento all'art. 3 (nonché agli artt. 29, 37 e 38) della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere