Sentenza n.31 del 1974
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SENTENZA N. 31

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 348, 350, n. 5, 2382 del codice civile e 2221 del codice civile, 1 (nella parte relativa alla procedura di fallimento), 5, 15, 16, 18, 48, 49, 50, 186, 193, 215, 216, 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 23 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287; 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56; 2, n. 2, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058; 11, lett. b, della legge 22 maggio 1913, n. 468; 17, n. 2, della legge 27 novembre 1933, n. 1578; 6 e 13 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; 21, n. 3, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 gennaio 1972 dal tribunale di Vibo Valentia nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di Masciari Francesco, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972;

2) ordinanza emessa l'11 agosto 1973 dal tribunale di Vibo Valentia nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di Profiti Giuseppe, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1973 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso della procedura relativa alla dichiarazione di fallimento di Francesco Masciari, il tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza emessa il 10 gennaio 1972, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che ricollegano alla sentenza dichiarativa di fallimento conseguenze sanzionatorie rispetto alla libertà ed alla capacità del fallito nonché conseguenze penali a carico del medesimo ed in definitiva della procedura e della dichiarazione di fallimento nella sua interezza, sul rilievo per cui i vari effetti, traendo titolo dalla sentenza che per sua natura é diretta a diventare giudicato, non sono scindibili. Ha così ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 2221 del codice civile, 1 (nella parte relativa alla procedura di fallimento), 5, 16, 48, 49, 50, 186, 193, 215 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 348, 350, n. 5, 2382 del codice civile; 23 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287; 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56; 2, n. 2, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058; 11, lett. b, della legge 22 maggio 1913, n. 468; 17, n. 2, della legge 27 novembre 1933, n. 1578; 6 e 13 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; 21, n. 3, della legge 10 febbraio 1962, n. 57; in relazione agli artt. 3, 15, 16, 24, 27 e 48 della Costituzione, ed ha pertanto sospeso la procedura in questione e rimesso gli atti alla Corte costituzionale.

In particolare ha osservato che dal fallimento derivano una serie di conseguenze di carattere sanzionatorio, che investono direttamente la persona del fallito e che non avrebbero legame con la natura e la finalità della procedura esecutiva sui beni del fallito. Fra le più importanti ha segnalato: la privazione del diritto alla libertà ed alla segretezza della corrispondenza; della libertà di circolazione e di soggiorno; del diritto al voto; ed ancora: a) la incapacità agli uffici tutelari; b) l'incapacità di assumere cariche di amministratore o liquidatore di società; c) l'incapacità all'ufficio di giudice conciliatore o di giudice popolare di Corte di assise; d) la incapacità alle funzioni di ufficiale esattoriale; e) la perdita del diritto di elettorato attivo e passivo per la durata della procedura, ma non oltre i cinque anni dall'inizio; f) la incapacità ad aprire ed a gestire farmacie; g) la incapacità ad essere iscritto negli albi professionali: degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali; h) l'esclusione dalla gestione di magazzini di vendita di generi di monopolio; i) la cancellazione dall'albo nazionale dei costruttori.

Si verificherebbe in tal modo una sovrapposizione di effetti personali agli effetti patrimoniali, e la stessa persona rimarrebbe espropriata di alcuni diritti fondamentali.

Pertanto la questione sollevata risulterebbe non manifestamente infondata mentre la sua rilevanza sarebbe evidente, poiché essa investe direttamente l'istituto di cui viene chiesta l'applicazione.

Le conseguenze personali sono ricollegate direttamente alla situazione patrimoniale di insolvenza, prescindendo da ogni elemento di dolo o di colpa; sicché dalla sentenza dichiarativa di fallimento, che accerta tale situazione obiettiva, discendono in maniera diretta, sia gli effetti di carattere esecutivo sia quelli di carattere sanzionatorio, tra cui alcuni di natura penale (rientranti tra le previsioni degli artt. 28,30 e 35 del codice penale).

Il fallimento viene a configurarsi così come un illecito, anche penale, basato tuttavia non sulla volontarietà dell'azione ma su una situazione di fatto.

Sarebbe questo un ulteriore aspetto della incostituzionalità del fallimento, come disciplinato dalla legge fallimentare e dalla procedura fallimentare, che importa l'applicazione di sanzioni anche penali senza il relativo processo e senza indagine sul dolo e sulla colpa (art. 27 della Costituzione).

Anche il rilievo sulla disparità di trattamento tra il regime dell'insolvenza comune ed il regime dell'insolvenza di una impresa - ed il diverso trattamento tra i vari tipi di imprenditore - non pare manifestamente infondato soprattutto per la gravità delle conseguenze di carattere personale che da tale diverso regime si fanno discendere.

L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si é costituito dinanzi alla Corte costituzionale.

2. - Analoga questione concernente gli artt. 15, 16, 18, 48, 49, 50, 186, 193, 215, 216, 217 della legge fallimentare, in riferimento agli artt. 3, 15, 16, 21, 27 e 48 della Costituzione, é stata sollevata dallo stesso tribunale di Vibo Valentia con ordinanza emessa l'11 agosto 1973 nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di Giuseppe Profiti.

Quanto alla rilevanza, il giudice a quo ha osservato che essa non potrebbe essere discussa senza ricorrere alla tesi secondo cui tali aspetti (vale a dire quelli concernenti le conseguenze della sentenza dichiarativa di fallimento), sarebbero relativi alla procedura successiva e, quindi, non strettamente connessi con le norme che consentono la dichiarazione di fallimento.

Sarebbe vero invece che tali effetti sono contestuali, inscindibili, automatici e legati alla sentenza dichiarativa di fallimento, di guisa che la decisione delle questioni relative si presenterebbe, così come quelle concernenti il significato giuridico della insolvenza, la imputabilità del dissesto, la forma e i contenuti della sentenza, come pregiudiziale necessaria, con carattere di strumentalità, rispetto al giudizio concernente, come obietto immediato, l'assoggettamento o meno dell'insolvente alla procedura concorsuale.

In ordine alla non manifesta infondatezza, secondo il tribunale innegabili vizi di illegittimità costituzionale inquinano larga parte delle norme concernenti le procedure concorsuali in genere ed il fallimento in specie, tanto da postulare, senza ulteriori indugi, una revisione totale o parziale degli istituti. E ciò non solo per quanto riguarda l'ambito concettuale e l'area giuridica in cui inquadrare ontologicamente il così detto stato di insolvenza e la sua "imputabilità", quanto, soprattutto, gli effetti che derivano dal fallimento come chiara espressione di una "morte civile" che, alla luce dei principi di eguaglianza, di equità, di libertà e di civiltà sociale e giuridica sanciti dalla Costituzione repubblicana, non potrebbe più trovare posto nel nostro sistema.

I più allarmanti ed oscurantistici profili di incostituzionalità sarebbero quelli concernenti gli effetti, il più delle volte automatici ed irrefutabili, che conseguono alla dichiarazione di fallimento e che comportano, per la persona del fallito, una imponente limitazione della capacità giuridica e della capacità di agire, una capitis deminutio, che contrasterebbe nettamente con i fondamentali principi di libertà civile, economico - sociale, politica garantiti dalla prima parte della Costituzione repubblicana, rispettivamente ai titoli I, II e IV:

1) del diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza (art. 48 L.F.) sancito dall'art. 15 della Costituzione;

2) della libertà di circolazione e di soggiorno (art. 49 L.F.), garantito a tutti i cives dall'art. 16 della Costituzione;

3) del diritto al voto ed all'elettorato passivo (consacrato dall'art. 48 della Carta costituzionale), in conseguenza della iscrizione nel pubblico registro dei falliti, che é già di per sé un libello infamante;

4) del diritto all'esercizio di numerose attività professionali, sempre in conseguenza dell'iscrizione nell'anzidetto registro; il fallito, altresì,

5) in violazione dell'art. 27 della Costituzione, é soggetto a responsabilità penale per fatti che, senza la dichiarazione di fallimento, non costituirebbero reato o sarebbero configurati come fattispecie minori (v. artt. 216 e segg. L.F.) e che appaiono, comunque, "contrabbandati" per illeciti penali a prescindere da ogni indagine sull'esistenza del dolo o della colpa;

6) in violazione dell'art. 21 della Costituzione, é privato della capacità di agire nelle situazioni disciplinate dagli articoli 13, 31 e 35 della legge fallimentare che condizionano l'esercizio di diritti essenziali all'intervento del giudice delegato.

L'ordinanza é stata ritualmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si é costituito dinanzi alla Corte costituzionale.

 

Considerato in diritto

 

1. - I due giudizi vanno riuniti e decisi con una unica sentenza in quanto sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale.

2. - La Corte con le sentenze n. 20 del 1962, n. 24 del 1969, n. 43 del 1970, n. 57 del 1970, n. 94 del 1970, ha dichiarato infondate varie delle questioni di legittimità costituzionale proposte dal giudice a quo. Comunque, nella presente specie va preliminarmente esaminata la rilevanza nei due giudizi in corso avanti il tribunale di Vibo Valentia di tutte le questioni di legittimità costituzionale da questo sollevate.

Nell'ordinanza di rinvio n. 369 del 1973 la questione della rilevanza é specificatamente affrontata. Partendo dalla constatazione che le limitazioni della capacità giuridica e della capacità di agire del fallito sono effetti contestuali e inscindibili della sentenza dichiarativa di fallimento, il tribunale afferma che la decisione delle questioni sollevate si presenta "così come quella concernente il significato giuridico dell'insolvenza, la imputabilità del dissesto, la forma e il contenuto della sentenza, come pregiudiziale necessaria, con carattere di strumentalità, rispetto al giudizio concernente, come obbiettivo immediato l'assoggettamento o meno dell'insolvente alla procedura concorsuale". Pertanto, sempre secondo il tribunale, le questioni proposte dovrebbero considerarsi rilevanti in senso tecnico in quanto investono direttamente l'istituto di cui si chiede l'applicazione.

3. - La motivazione del giudice a quo in ordine alla rilevanza rispetto ai giudizi in corso delle questioni di legittimità costituzionale da lui sollevate non può essere accolta. La natura e la struttura del giudizio fallimentare postulano invece la conclusione opposta e portano necessariamente a ritenere inammissibile per assoluto difetto di rilevanza le questioni medesime.

Una pronuncia di questa Corte in merito alla legittimità costituzionale delle norme denunziate non avrebbe infatti alcuna influenza sulle decisioni che il tribunale di Vibo Valentia deve emettere sulle controversie sottoposte alla sua cognizione, aventi come oggetto la declaratoria di fallimento. Manca del tutto nella specie, rispetto alla definizione del giudizio di merito, il carattere di necessaria pregiudizialità richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, delle questioni di costituzionalità proposte.

Le limitazioni della capacità del fallito sono infatti una conseguenza della sentenza dichiarativa di fallimento, ma non incidono né possono in alcun modo incidere sulla decisione di cui il giudice a quo é investito, il cui oggetto é precisamente la dichiarazione di fallimento costituente la premessa e la base necessaria perché si verifichino le situazioni giuridiche denunziate come costituzionalmente illegittime.

Analoga questione di rilevanza di eccezioni di legittimità costituzionale concernenti limitazioni alla capacità personale di un individuo, conseguenziali a decisione giudiziaria non ancora pronunziata é stata esaminata dalla Corte con sentenza n. 171 del 1973 e le considerazioni ivi svolte valgono anche per la specie in esame.

Devesi pertanto dichiarare l'inammissibilità per assoluto difetto di rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice a quo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibili per assoluto difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 348, 350, n. 5, 2382 del codice civile e 2221 del codice civile, 1 (nella parte relativa alla procedura di fallimento), 5, 16, 18, 48, 49, 50, 186, 193, 215, 216, 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 23 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287; 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56; 2, n. 2, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058; 11, lett. b, della legge 22 maggio 1913, n. 468; 17, n. 2, della legge 27 novembre 1933, n. 1578; 6 e 13 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; 21, n. 3, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sollevate dal tribunale di Vibo Valentia con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli articoli 3, 15, 16, 21, 24, 27, 48 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1974.