ORDINANZA N. 16
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 574 del codice penale e dell'art. 316 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 maggio 1971 dal pretore di Porretta Terme nel procedimento penale a carico di Passini Iride, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971;
2) ordinanza emessa il 26 gennaio 1972 dal pretore di Avigliana nel procedimento penale a carico di Dell'Aquila Domenica, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972.
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1973 il Giudice relatore Angelo De Marco.
Ritenuto che con ordinanza del 6 maggio 1971, nel corso del procedimento penale a carico di Iride Passini, imputata del reato di sottrazione di persone incapaci, per avere sottratto al proprio coniuge, esercente la patria potestà, la figlia Luciana, minore degli anni 14, il pretore di Porretta Terme sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 574 del codice penale e dell'art. 316 del codice civile, in riferimento agli art. 3 e 29 della Costituzione;
che detto pretore ha sollevato tale questione pur mostrandosi edotto che con la sentenza 28 marzo 1969, n. 54, questa Corte ha dichiarato non fondata identica questione sollevata in relazione all'art. 574 c.p. e con la sentenza 8 luglio 1967, n. 102, questione identica per motivazione, sebbene sollevata a fini diversi, in relazione all'art. 316 del codice civile;
che il giudice a quo - argomentando dalla sentenza 5 febbraio 1964, n. 9, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 574 c.p. in riferimento all'articolo 29, comma secondo, della Costituzione "in quanto limita il diritto di querela al solo genitore esercente la patria potestà" - insiste nel sostenere che si deve pervenire a dichiarare la piena parità di entrambi i coniugi anche in materia di esercizio di patria potestà, con la conseguente dichiarazione di illegittimità della norma denunziata, sia in riferimento all'art. 3, sia in riferimento all'art. 29 della Costituzione;
Ritenuto altresì che, con ordinanza 26 gennaio 1972, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Domenica Dell'Aquila, imputata del reato di sottrazione di persone incapaci e di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il pretore di Avigliana ha sollevato, alla sua volta, questione di legittimità costituzionale dell'art. 574 c.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sostenendo che la disparità di trattamento fra i due genitori, nell'esercizio della patria potestà, tra l'altro, disgregherebbe l'unità familiare, tutelata dall'art. 29 della Costituzione stessa;
che non vi é stata costituzione di parti;
che i due giudizi vanno riuniti, avendo, sostanzialmente, per oggetto la stessa questione.
Considerato che di tali questioni deve dichiararsi la manifesta infondatezza, in quanto sono già state decise in senso negativo con le sentenze di questa Corte 8 luglio 1967, n. 102, e 28 marzo 1969, n. 54 (alla quale ha fatto seguito l'ordinanza di manifesta infondatezza 11 luglio 1969, n. 130) e non é stato addotto alcun nuovo argomento che valga a fare mutare l'adottata soluzione;
che basta, al riguardo, tener presente l'ampia motivazione della sentenza n. 54 del 1969, la quale non ha trascurato di confutare le argomentazioni che anche in quel giudizio si erano tratte dalla sentenza 5 febbraio 1964, n. 9.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 574 del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, sollevata con entrambe le ordinanze di cui in epigrafe, e dell'art. 316 del codice civile, in riferimento agli stessi artt. 3 e 29 della Costituzione, sollevata dal pretore di Porretta Terme con l'ordinanza 6 maggio 1971, questioni già decise con le sentenze n. 102 del 1967 e n. 54 del 1969.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1974.