ORDINANZA N. 7
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (nuove norme in materia di enfiteusi), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 dicembre 1972 dal pretore di Ceglie Messapico nel procedimento civile vertente tra Strada Raffaele ed altri e Scapigna Caterina Antonia ed altri, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973;
2) ordinanza emessa il 18 gennaio 1973 dal pretore di Manfredonia nel procedimento civile vertente tra Carducci Vincenzo ed il Comune di Isole Tremiti, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 18 aprile 1973.
Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1973 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe, da riunire per l'identità di oggetto, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (concernente nuove norme in materia di enfiteusi), in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Considerato che identica questione é stata già risolta da questa Corte che, con la sentenza n. 145 del 1973, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma impugnata "nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e territori contermini), e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (norme per la espropriazione, bonifica,
trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini), nonché il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con le ordinanze indicate in epigrafe, dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (nuove norme in materia di enfiteusi), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 145 del 28 giugno 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Luigi BROSIO - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1974.