Ordinanza n.163 del 1973
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ORDINANZA N. 163

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta, avanzata dal tribunale di Napoli con ordinanza emessa il 28 maggio 1973 nel procedimento civile vertente tra Rezza Pietro ed il Ministero delle finanze, di correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 79 del 22 dicembre 1961.

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1973 il Giudice relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto del Ministro per le finanze, relativo ad imposizione di penalità amministrativa per violazione di norme della legge 19 giugno 1940, n. 762, pendente davanti al tribunale di Napoli, avendo l'Avvocatura dello Stato eccepita la tardività della opposizione perché proposta dopo scaduto il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 52, comma secondo, della legge citata, l'opponente replicava affermando che tale norma era stata dichiarata incostituzionale con sentenza di questa Corte 22 dicembre 1961, n. 79;

che il tribunale adito, con ordinanza 28 maggio 1973, rilevato "che in effetti il secondo periodo del secondo comma dell'art. 52 sopra richiamato, comprendente anche la fissazione del termine per proporre opposizione" era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte;

che sorgeva il dubbio di un errore materiale circa la estensione della illegittimità al termine per la opposizione, dato che il giudizio di costituzionalità aveva avuto per oggetto soltanto il principio del solve et repete, all'osservanza del quale, in forza del secondo periodo del secondo comma del più volte richiamato art. 52, era subordinata l'ammissibilità dell'opposizione;

che, di fronte al dispositivo della sentenza di questa Corte, il tribunale non si riteneva legittimato ad interpretarla nel senso suddetto;

che, invece, riteneva di poter segnalare la questione a questa Corte, perché ove ritenesse che ne ricorressero gli estremi, provvedesse di ufficio alla correzione dell'eventuale errore materiale ai sensi dell'art. 21 delle Norme integrative approvate il 16 marzo 1956;

che, tanto rilevato, il tribunale, sospeso il giudizio davanti ad esso pendente, disponeva la trasmissione dell'ordinanza a questa Corte, perché, se del caso, provvedesse nei sensi di cui sopra;

che, pervenuta tale ordinanza a questa Corte, previa comunicazione alle parti costituite nei giudizi de quibus, veniva fissata l'odierna camera di consiglio per deliberare sulla richiesta del tribunale di Napoli;

che nessuno si é costituito nel giudizio.

Considerato che, in via pregiudiziale, l'efficacia erga omnes delle sentenze e delle ordinanze di questa Corte postula la necessità che sia la Corte stessa, indipendentemente dall'impulso di parte, a provvedere d'ufficio alla correzione delle omissioni e degli errori di quelle sue pronunce, comunque ne venga a conoscenza; che, in conseguenza, il tribunale di Napoli esattamente ha ritenuto di poter segnalare a questa Corte, al fine di stimolarne l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 21 delle Norme integrative, il dubbio circa l'errore materiale, a suo avviso, contenuto nella sentenza n. 79 del 1961;

che, passando al merito, si deve riconoscere che effettivamente il denunziato errore sussiste;

che, infatti, come espressamente é scritto nella parte motiva della sentenza, oggetto del giudizio di costituzionalità, con essa definito, era esclusivamente la legittimità del principio del solve et repete;

che, conseguentemente, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero secondo periodo - ossia anche della parte in cui viene stabilito il termine per proporre opposizione - del comma secondo dell'art. 52 della legge n. 762 del 1940 non può che essere frutto di errore materiale;

che in tali sensi va, quindi, corretto il dispositivo di detta sentenza;

che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 delle Norme integrative, alla presente ordinanza si applicano le norme dell'art. 30, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che il dispositivo della sentenza 22 dicembre 1961, n. 79, venga corretto come segue: laddove é scritto: "del secondo periodo del secondo comma dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762", si aggiungano le seguenti parole: "limitatamente alla parte in cui impone il previo pagamento della imposta e della sopratassa determinate nell'ordinanza dell'Intendente o nel decreto del Ministro per le finanze".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1973.