Sentenza n.147 del 1973
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SENTENZA N. 147

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 137 e 138 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1971 dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Palermo nel procedimento penale a carico di La Mattina Angelo, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto in fatto

In data 7 settembre 1957, il cittadino italiano Angelo La Mattina veniva arrestato in Nuova Zelanda per rispondere del reato di omicidio volontario a scopo di rapina commesso a Wellington nei confronti di un connazionale. Condannato in data 2 dicembre 1957 alla pena capitale, successivamente commutata in ergastolo, il La Mattina, dopo dieci anni di detenzione veniva graziato e ricondotto in Italia, dove su ordine di cattura per il medesimo reato, il 28 maggio 1968 veniva arrestato ai sensi dell'art. 11 del codice penale. Con sentenza istruttoria del 25 marzo 1970 egli veniva rinviato a giudizio per rispondere, in stato di custodia preventiva, del delitto di omicidio volontario e di rapina.

Su istanza presentata il 12 maggio 1970 dal difensore del La Mattina, diretta ad ottenere la scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di custodia preventiva, la sezione istruttoria della Corte d'appello di Palermo, con ordinanza 9 giugno 1970, disponeva la scarcerazione dell'imputato sulla base del rilievo che la sentenza di rinvio a giudizio era stata depositata dopo che era interamente decorso il termine di due anni previsto per la carcerazione preventiva, in quanto, alla carcerazione preventiva sofferta in Italia (dal 28 maggio 1968 al 25 marzo 1970) doveva aggiungersi quella scontata in Nuova Zelanda dal 7 settembre al 2 dicembre 1957.

In seguito a ricorso promosso dal pubblico ministero, la Corte di cassazione con sentenza 30 marzo 1971, annullava senza rinvio l'ordinanza della sezione istruttoria, ritenendo che nel termine legale previsto per la carcerazione preventiva non potesse essere computato il periodo di custodia preventiva sofferta dall'imputato in Nuova Zelanda.

Con ordinanza emessa il 21 luglio 1971, la sezione istruttoria della Corte d'appello di Palermo riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, proposta dal difensore dell'imputato, degli artt. 137 e 138 del codice penale, nella parte in cui escludono la incidenza della carcerazione preventiva sofferta all'estero dall'imputato nel computo della carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato. Secondo il giudice a quo, le norme impugnate sarebbero in contrasto con gli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione, "relativi ai diritti inviolabili dell'uomo e di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, nonché alle disposizoni che regolano i limiti della carcerazione preventiva".

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata Costituzione di parti, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri e pertanto la causa viene decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative.

Considerato in diritto

Viene proposta alla Corte questione di costituzionalità degli artt. 137 e 138 del codice penale, dal cui combinato disposto risulta che, quando nei confronti di un cittadino o di uno straniero il giudizio penale seguito all'estero é rinnovato nello Stato, si tiene conto della carcerazione preventiva subita all'estero, ma solo ai fini dello scomputo della pena e - come deve intendersi nel silenzio della legge - non anche a quelli della durata della stessa carcerazione preventiva cui l'imputato viene sottoposto nello Stato e della decorrenza del connesso termine per la scarcerazione automatica.

Secondo il giudice a quo, la mancata previsione legislativa, che non consente di considerare e computare ai fini della carcerazione preventiva da subire nello Stato quella cui l'imputato é già stato sottoposto all'estero, violerebbe gli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione.

La questione non é fondata.

1. - La carcerazione preventiva ha scopi essenzialmente connessi al processo e natura prevalentemente cautelare (sentenze nn. 64 e 96 del 1970). Essa é perciò limitata, nei suoi effetti, all'ambito del processo nel corso del quale é stata disposta, sì che non é immaginabile che possa assolvere alla funzione che le é propria una precedente carcerazione preventiva subita dall'imputato, benché per gli stessi fatti, ma in altro processo celebrato all'estero e secondo le norme di un altro ordinamento giuridico.

2. - Perciò, nel giudizio che contro l'imputato viene rinnovato nello Stato, la carcerazione da lui subita all'estero, benché produca effetti ai fini della durata della pena dalla quale deve essere scomputata, non ne produce alcuno rispetto alla carcerazione preventiva cui egli, nel nuovo giudizio debba essere sottoposto. Essa non può pertanto né escluderne l'attuazione né influire sul termine massimo di durata.

La differenza di efficacia nei due casi non viola il principio di eguaglianza, stante la diversità dei loro presupposti.

Infatti, la carcerazione preventiva, come parte, anche se anticipata, della pena, ha lo stesso contenuto afflittivo, comunque e dovunque sofferta, mentre la cautela processuale che in essa si estrinseca ha scopi propri in ciascuno dei due processi, quello svoltosi all'estero e quello che si rinnova nello Stato.

Sotto questo profilo le due situazioni giuridiche sono diverse e perciò non si configura, nel caso, la denunziata violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione.

3. - Né ha consistenza la pur dedotta violazione dell'articolo 2, rispetto alla quale ogni considerazione può essere omessa, perché é stata proposta censura anche in riferimento all'art. 13 della Costituzione, più specificatamente pertinente nella materia in esame, in cui si discute del diritto del cittadino alla libertà personale e del limite massimo della carcerazione preventiva.

4. - Ma anche la questione così posta, in riferimento alla norma dell'art. 13, comma quinto, é da ritenersi non fondata.

Deve osservarsi in proposito che, solo basandosi su un equivoco, può dirsi che, nel caso, non sarebbe posto dalla legge un limite o che quello da essa imposto possa in fatto venire  superato.

E l'equivoco deriva dalla convinzione del giudice a quo che la durata della carcerazione preventiva sofferta dall'imputato all'estero possa o debba sommarsi con la durata di quella cui egli nel processo contro di lui rinnovato venga poi sottoposto per soddisfare le esigenze di cautela processuale che le sono proprie.

Ora una tale operazione non é concepibilie tra due periodi di carcerazione preventiva che non sono fra loro fungibili, in quanto, secondo si é già detto, ognuno di essi é volto a soddisfare esigenze proprie in ciascuno dei due processi e non idoneo perciò a spiegare alcun effetto nell'altro.

La reiterazione della misura cautelare nel processo che si rinnova é una conseguenza naturale e ineliminabile della stessa rinnovazione del processo, prevista in norme del codice penale della cui legittimità costituzionale non si dubita e rispetto alle quali, comunque, nessuna questione é stata posta nell'ordinanza di rinvio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 e 138 del codice penale, proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, comma primo, e 13, comma quinto, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1973.