ORDINANZA N. 114
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, promossi con tre ordinanze emesse il 21 novembre 1972 dalla Corte di assise di Pisa nel procedimento penale a carico di Sofri Adriano ed altri, e, con identica motivazione, nei procedimenti penali a carico di Fratoianni Aldo e di Menzione Ezio, iscritte ai nn. 417, 418 e 419 del registro ordinanze 1972, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, 104 e 111 della Costituzione, la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa;
che in questa sede non vi é stata costituzione di parti.
Considerato che con sentenza n. 172 del 5 dicembre 1972 questa Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, 104 e 111 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza 5 dicembre 1972, n. 172.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1973.