Ordinanza n.101 del 1973
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ORDINANZA N. 101

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis del codice di procedura penale (come sostituito dalla legge 18 marzo 1971, n. 62), degli artt. 74 e 398 del codice di procedura penale, nonché degli articoli compresi nel libro terzo, titoli primo e secondo, capi primo, secondo e terzo, dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 maggio 1971 dal pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Orel Ferruccio e Manzini Luigi, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 14 luglio 1971;

2) ordinanze emesse il 12 agosto 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Roma e il 26 giugno 1971 dal pretore di Caltanissetta nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Rullo Vincenzo e di Stella Michele, iscritte ai nn. 333 e 334 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971;

3) ordinanza emessa il 7 luglio 1971 dal pretore di Stigliano nel procedimento penale a carico di Scelzi Anna e Pasquale, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con le quattro ordinanze di cui in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 304 bis del codice di procedura penale (come sostituito dalla legge 18 marzo 1971, n. 62) nella parte in cui esclude il diritto del difensore dell'imputato e delle parti, di assistere all'esame dei testimoni;

che, in particolare, l'ordinanza del pretore di Caltanissetta solleva anche questione di legittimità degli artt. 74 e 398 cod. proc. pen. in quanto prevedono la concentrazione delle funzioni diversificate di pubblico ministero, di istruttore e di giudice nella stessa persona del pretore, in contrasto con l'accentuata esigenza di garantire il contraddittorio tra accusa e difesa;

che, posta la richiamata unicità di oggetto dei rispettivi giudizi, é opportuno disporre la loro riunione, per addivenire ad unica decisione.

Considerato che la questione di legittimità dell'art. 304 bis del codice di procedura penale va dichiarata manifestamente infondata, poiché la stessa questione, negli stessi termini, é già stata sottoposta all'esame di questa Corte, che con sentenza n. 63 del 1972, ha deciso trattarsi di questione non fondata: né qui sono stati addotti o sussistono motivi per discostarsi da detta decisione;

che lo stesso deve dirsi e concludersi per quanto concerne la particolare questione attinente alla promiscuità delle funzioni pretorili (artt. 74 e 398 cod. proc. pen.), che questa Corte, con sentenza n. 123 del 1970 ha ritenuto compatibili con il sistema costituzionale che esclude l'esigenza di una costante ed assoluta separazione tra funzioni accusatorie e funzioni decisorie e tra queste ultime e attribuzioni istruttorie e che, in particolare, l'attribuzione al pretore del potere-dovere di mettere in moto il processo e di taluni compiti ulteriori, che sarebbero altrimenti di competenza del pubblico ministero, non incide sulla sua piena libertà di giudizio;

che tali principi restano validi anche se si consideri, in senso evolutivo, la tendenza a maggiore dialettica tra parte privata e pubblico ministero.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis del codice di procedura penale (come sostituito dalla legge 18 marzo 1971, n. 62)

nella parte in cui non contempla la prova testimoniale fra gli atti a cui possono assistere i difensori, questione sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe e già decisa con sentenza n. 63 del 1972;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 74 e 398 del codice di procedura penale nella parte in cui conferiscono al pretore il potere di esercitare l'azione penale, di istruire il relativo procedimento e di pronunziarsi sull'azione penale dallo stesso promossa, nonché degli articoli compresi nel libro terzo, titoli primo e secondo, capi primo, secondo e terzo, del codice di procedura penale, questione sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe dal pretore di Caltanissetta in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione e già decisa con sentenza numero 123 del 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1973.