ORDINANZA N. 89
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo comma, lett. a, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1971 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Mantegazza Irma e la Esattoria civica di Milano, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971.
Visto l'atto di costituzione dell'Esattoria civica di Milano;
udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che nel corso del procedimento civile vertente fra Mantegazza Irma e l'Esattoria civica di Milano, il tribunale di questa città, con ordinanza 8 gennaio 1971, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo comma, lett. a, del t.u. delle leggi sulle imposte dirette (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645); il quale - stabilendo che l'opposizione (ex art. 619 c.p.c.) "non può essere proposta quando i mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di avere diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore" - sembra porre la pubblica Amministrazione in una situazione di privilegio, nei confronti di altri soggetti, che l'art. 113 Cost. ha voluto risolutamente escludere concedendo per tutti gli atti la tutela giurisdizionale;
che nel presente giudizio si é costituita l'Esattoria civica di Milano, la quale, richiamando la sentenza della Corte n. 13 del 1971, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che la questione é stata dichiarata infondata con la sentenza n. 13 del 1971 di questa Corte, non soltanto in riferimento all'art. 113, ma anche in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione e che, con la sentenza n. 4 del 1973, la Corte ha dichiarato altresì che la norma impugnata non é in contrasto neppure con il principio di uguaglianza e con l'art. 24, primo comma, Cost., per cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi;
che l'ordinanza non prospetta nuovi profili né adduce argomenti che possano indurre la Corte a modificare le precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo comma, lett. a, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, questione sollevata, in riferimento all'art. 113 della Costituzione, dall'ordinanza del tribunale di Milano dell'8 gennaio 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI – Nicola REALE – Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA. – Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1973.