Ordinanza n.76 del 1973
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ORDINANZA N. 76

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco  PAOLO BONIFACIO  Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 472, ultima parte, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1 ottobre 1971 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Tattoli Giuseppe, iscritta al n. 464 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che l'ordinanza indicata in epigrafe ha proposto, con riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 472, ultima parte, del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che la lettura del dispositivo sostituisce la notificazione della sentenza per tutte le parti che debbono considerarsi presenti nel dibattimento, anche se non sono presenti alla lettura;

che in questa sede non vi é stata costituzione di parti.

Considerato che con sentenza n. 136 del 16 giugno 1971 questa Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 472, ultima parte, del codice di procedura penale;

che in questa sede non sono stati prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 472, ultima parte, del codice di procedura penale, proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal tribunale di Torino, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 136 del 16 giugno 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1973.