ORDINANZA N. 76
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 472, ultima parte, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1 ottobre 1971 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Tattoli Giuseppe, iscritta al n. 464 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che l'ordinanza indicata in epigrafe ha proposto, con riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 472, ultima parte, del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che la lettura del dispositivo sostituisce la notificazione della sentenza per tutte le parti che debbono considerarsi presenti nel dibattimento, anche se non sono presenti alla lettura;
che in questa sede non vi é stata costituzione di parti.
Considerato che con sentenza n. 136 del 16 giugno 1971 questa Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 472, ultima parte, del codice di procedura penale;
che in questa sede non sono stati prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 472, ultima parte, del codice di procedura penale, proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal tribunale di Torino, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 136 del 16 giugno 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI – Nicola REALE – Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA. – Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1973.