ORDINANZA N. 70
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 marzo 1971 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Cagnoli Giancarlo ed altro, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971, 2) ordinanza emessa il 29 settembre 1971 dal tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi nel procedimento penale a carico di Graziosi Felice Michele, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972;
3) ordinanza emessa il 5 aprile 1972 dal tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di Polito Pietro ed altro, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972.
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata infondata da questa Corte con sentenze n. 107 del 1957 e n. 20 del 1971, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 20 del 1971.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO - Giuseppe VERZI - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI- Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Deposito in cancelleria: 23 maggio 1973