Ordinanza n.70 del 1973
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ORDINANZA N. 70

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco  PAOLO BONIFACIO  Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 marzo 1971 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Cagnoli Giancarlo ed altro, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971, 2) ordinanza emessa il 29 settembre 1971 dal tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi nel procedimento penale a carico di Graziosi Felice Michele, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972;

3) ordinanza emessa il 5 aprile 1972 dal tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di Polito Pietro ed altro, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata infondata da questa Corte con sentenze n. 107 del 1957 e n. 20 del 1971, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 20 del 1971.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.

Francesco PAOLO BONIFACIO - Giuseppe VERZI - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI- Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Deposito in cancelleria: 23 maggio 1973