ORDINANZA N. 69
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 giugno 1972 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Mari Giovanni e Binni Lanfranco, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972;
2) ordinanza emessa il 1 luglio 1972 dalla Corte di assise di Campobasso nel procedimento penale a carico di Buono Roberto e Guerrizio Luigi, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 15 novembre 1972;
3) ordinanza emessa il 18 settembre 1972 dal tribunale di Potenza nel procedimento penale a carico di Villani Concetta ed altri, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 6 dicembre 1972.
Udita nella camera di consiglio dell'8 marzo 1973 la relazione del Presidente Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato in via incidentale varie questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47 (secondo il quale per i reati commessi col mezzo della stampa si procede con giudizio direttissimo), facendo riferimento, una all'art. 3 Cost., e le altre, rispettivamente, agli artt. 3, 21 e 24, e agli artt. 3 e 111 Cost.;
che in nessuno dei giudizi vi é stata, in questa sede, costituzione di parti;
che i giudizi stessi possono essere riuniti.
Considerato che le predette questioni sono già state dichiarate non fondate dalla Corte con la sentenza n. 172 del 5 dicembre 1972, e che nelle su indicate ordinanze non sono stati prospettati profili nuovi, né vengono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 21, 24 e 111 della Costituzione, e già dichiarate non fondate con sentenza n. 172 del 5 dicembre 1972
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Arduino SALUSTRI - Cancelliere