SENTENZA N. 212
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13 (costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1970 dal pretore di Pordenone nel procedimento penale a carico di Gottardo Vittorio ed altri, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 6 novembre 1970.
Visti gli atti di costituzione di Gottardo Vittorio e d'intervento del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udita nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 la relazione del Presidente Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Plinio Alesani, per il Gottardo, e l'avv. Gaspare Pacia, per il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Ritenuto in fatto
In seguito a contravvenzione elevata dal guardiacaccia del Comitato provinciale d’Udine, veniva instaurato, davanti al pretore di Pordenone, giudizio penale a carico di Gottardo Vittorio ed altri, imputati del reato previsto dall'art. 43 del t.u. 5 giugno 1939, n. 1016, per essere stati sorpresi, il giorno 28 agosto 1969, a esercitare la caccia nella riserva di Polcenigo senza il prescritto permesso.
Il pretore, con ordinanza 10 aprile 1970, ha ritenuto non manifestamente infondate, e ha rimesso a questa Corte, due questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle parti. Con la prima si impugna, in relazione all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione), l'art.1 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, per violazione del principio del giusto procedimento, avendo tale articolo disposto che i territori di cui all'elenco allegato sono costituiti di diritto riserva di caccia. Con la seconda si impugna, per violazione del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), l'art. 3 della stessa legge, col quale la gestione della riserva é affidata all'organo regionale della Federazione italiana della caccia.
Nel presente giudizio si sono costituiti i signori Vittorio Gottardo e altri, rappresentati e difesi dall'avv. Plinio Alesani, con memoria depositata il 26 novembre 1970. Per il Gottardo si é inoltre costituito, con atto di pari data, l'avv. Vincenzo Iberto Capalozza.
Si é anche costituito il Presidente della Giunta regionale Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Pacia, con atto di intervento 12 dicembre 1970, nel quale si eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, e nel merito se ne sostiene l'infondatezza.
Alle eccezioni di inammissibilità resiste la difesa del Gottardo, nelle deduzioni conclusive depositate il 28 ottobre 1972, insistendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
Nella discussione orale sono stati ribaditi dalla difesa delle parti i rispettivi argomenti.
Considerato in diritto
1. - Con la prima questione proposta viene dedotta l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, perché la norma ivi contenuta, con lo stabilire che i territori di cui all'elenco allegato alla legge sono costituiti di diritto in riserva di caccia, avrebbe violato, in contrasto con l'art. 4 dello Statuto regionale, il principio generale del giusto procedimento. Si assume che, secondo tale principio, la legge non avrebbe dovuto creare direttamente le riserve, ma rimetterne la costituzione all'autorità amministrativa regionale, previo espletamento di un procedimento che la stessa legge avrebbe dovuto predisporre.
All'ammissibilità della questione si oppone dalla difesa della Regione la sua irrilevanza, in quanto il fatto che ha dato luogo al giudizio a quo (esercizio della caccia in zona di riserva, senza il prescritto permesso) avvenne nel territorio di Polcenigo, ove, indipendentemente dalla norma istitutiva della riserva di diritto, era in vigore, alla data del fatto medesimo, una precedente concessione amministrativa di riserva: circostanza, quest'ultima, contestata dall'altra parte.
L'eccezione di inammissibilità va disattesa. Nel momento in cui fu elevata la contravvenzione per esercizio abusivo di caccia era in vigore la legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, la quale comprende, nell'elenco delle riserve da essa costituite, il territorio di Polcenigo. Il fatto addebitato agli imputati é pertanto configurabile quale reato ai sensi della detta legge, come ha ritenuto il pretore. Sussiste quindi la rilevanza della questione, che é perciò ammissibile.
Essa però non é fondata nel merito.
Il principio del giusto procedimento, che limita la competenza legislativa regionale in quanto principio generale dell'ordinamento dello Stato, corrisponde all'esigenza che, ove la legge disponga limitazioni di preesistenti diritti soggettivi o del loro esercizio, l’imposizione dei vincoli nei casi concreti, in attuazione della legge, avvenga di regola attraverso un procedimento che assicuri gli opportuni accertamenti e la possibilità per i privati di esporre le proprie ragioni (sent. di questa Corte n. 13 del 1968). Ciò non esclude che il legislatore regionale, nella valutazione dell'interesse pubblico, possa emanare delle norme e adottare delle misure che tutelino direttamente quest'ultimo, senza la necessità, ove esse non incidano su diritti soggettivi, di un procedimento amministrativo che renda operativa la legge.
L'esercizio della caccia é un'attività che non é protetta dall'ordinamento giuridico come diritto soggettivo, ma che trova il suo limite nell'interesse pubblico (protezione della fauna, incremento della selvaggina, tutela dell'incolumità pubblica ecc.; sent. della Corte cost. n. 59 del 1965); né esiste un diritto alla riserva. Il principio del giusto procedimento non é pertanto di ostacolo a che la legge regionale disponga una tutela diretta del predetto interesse pubblico, con la costituzione di riserva di diritto.
2. - Con la seconda questione si deduce la violazione del principio di eguaglianza, perché la legge (art. 3) ha affidato la gestione delle riserve all'organo regionale della Federazione italiana della caccia, attribuendo così a quest'ultima una posizione di preminenza rispetto alle altre associazioni di cacciatori.
La questione é inammissibile per difetto di rilevanza. Come esattamente ha osservato la difesa della Regione, l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata non avrebbe alcuna influenza sull'esito del giudizio. Infatti, rispetto al reato di esercizio della caccia senza permesso, ascritto agli imputati, non ha alcuna rilevanza a chi sia affidata la gestione della riserva.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13 (costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale), sollevata dall'ordinanza del pretore di Pordenone del 10 aprile 1970, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);
b) dichiara l’inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della suddetta legge regionale, sollevata dalla stessa ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1972.