Ordinanza n. 207 del 1972

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 ORDINANZA N. 207

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Costantino MORTATI, Presidente

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), e 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1971 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette sugli affari di Pistoia sul ricorso di Iozzelli Giovan Carlo, quale curatore del fallimento Maglificio Lory, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Pistoia, ha ad oggetto gli artt. 33 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), e 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari), in quanto non prevedono l'obbligo dell'ufficio fiscale di notificare l'accertamento di valore.

Considerato che, con la sentenza 30 gennaio 1969, n. 10, questa Corte ha escluso che le Commissioni per i tributi erTimes New Romani siano organi giurisdizionali;

che, di conseguenza, con la stessa sentenza n. 10 le questioni di costituzionalità proposte da Commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e indirette vennero dichiarate inammissibili per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

che questo indirizzo giurisprudenziale ha trovato conferma in numerose sentenze e ordinanze successive.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile, in quanto proposta da organo non giurisdizionale, la questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

Costantino MORTATI – Francesco Paolo BONIFACIO

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1972.