SENTENZA N. 206
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 414, con il quale é stato reso obbligatorio erga omnes l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960 per i dipendenti delle aziende commerciali della provincia di Caltanissetta, promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1970 dal tribunale di Caltanissetta nel procedimento civile vertente tra Gagliano Giovanna e la società Sud-Confex di Gela, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.
Udita nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 la relazione del Presidente Giuseppe Chiarelli.
Ritenuto in fatto
Nel giudizio civile in materia di lavoro vertente tra Gagliano Giovanna e la società Sud-Confex, il tribunale di Caltanissetta, con ordinanza 2 luglio 1970 (pervenuta a questa Corte il 18 febbraio 1971), premesso che nella specie, per quanto concerne la domanda relativa al salario, dovrebbe applicarsi ad un determinato periodo del rapporto l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960 per i dipendenti delle aziende commerciali della provincia di Caltanissetta, reso obbligatorio erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 414, ha proposto, con riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico di detto decreto, perché emanato in forza dell'art. 1 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, dichiarato illegittimo da questa Corte.
Nel presente giudizio le parti non si sono costituite e pertanto la causa é stata decisa in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Considerato in diritto
Con la sentenza 11 dicembre 1962, n. 106, ricordata nell'ordinanza, questa Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, col quale era stato esteso il campo d’applicazione della delega legislativa, contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741, oltre la data d’entrata in vigore di quest'ultima (3 ottobre 1959), e si era allargata l'efficacia di essa agli accordi e contratti collettivi stipulati dopo tale data, con una reiterazione della delega non consentita dall'art. 77 della Costituzione.
Per effetto della predetta sentenza vengono a essere colpiti da illegittimità costituzionale i decreti presidenziali emessi in base all'art. 1 della legge n. 1027 del 1960, dichiarato illegittimo.
Nel caso in esame, l'impugnato decreto del Presidente della Repubblica, che attribuì efficacia erga omnes a un accordo collettivo provinciale stipulato il 1 agosto 1960, fu emanato in forza dell'art. 1 della detta legge, e ne va pertanto dichiarata l'illegittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 414, recante "Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Caltanissetta".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.
Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1972.