SENTENZA N. 184
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 2 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 4 del registro conflitti 1972, per conflitto d’attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministero delle finanze n. 380555 del 2 marzo 1971, avente ad oggetto "esenzione imposta sulle società".
Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice relatore Angelo De Marco;
udito l'avv. Enzo Silvestri, per la Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
Con atto notificato il 2 febbraio 1972 al Presidente del Consiglio dei ministri, anche presso l'Avvocatura generale dello Stato, e depositato nella cancelleria di questa Corte il 18 febbraio 1972, il Presidente della Regione siciliana, debitamente autorizzato, ha proposto ricorso per la risoluzione del conflitto d’attribuzione determinato dalla nota n. 380555 del 2 marzo 1971 del Ministero delle finanze, con la quale é stata disposta la disapplicazione, da parte degli Uffici distrettuali delle imposte dirette della Sicilia, dei decreti interassessoriali che ammettevano le imprese armatoriali a godere dell’esenzione decennale dell'imposta sulle società.
A sostegno del gravame si deduce il seguente motivo:
Violazione degli artt. 36 e 20 dello Statuto della Regione siciliana, anche in relazione all'art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme d’attuazione dello statuto predetto in materia finanziaria.
Con questo motivo si denunzia un'arbitraria invasione della sfera di competenza regionale, sotto un duplice profilo:
a) in quanto, come é stato affermato da questa Corte con la sentenza n. 207 del 1971, lo Stato - e per esso il Ministero delle finanze - non ha la potestà di disapplicare direttamente atti regionali ritenuti illegittimi o invasivi della propria competenza, ma deve promuoverne la rimozione con le forme ed i modi di legge (tempestiva proposizione di conflitto di competenza o annullamento d’ufficio ex art. 6 del t.u. della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383);
b) in quanto, per l'esercizio delle mansioni che gli uffici statali periferici svolgono alle dipendenze della Regione e che comporta l'assunzione di detti uffici nell'organizzazione regionale, il Ministero delle finanze non ha il potere di impartire direttive agli uffici medesimi.
Non vi é stata costituzione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con memoria depositata l'8 novembre 1972, il patrocinio della Regione siciliana insiste, ulteriormente illustrandone i motivi, nel chiedere l'accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
La questione essenziale ed assorbente prospettata con il ricorso della Regione siciliana, anche se relativa ad imposta diversa (imposta sulle società) si presenta negli stessi termini di quella già esaminata e decisa da questa Corte con la sentenza n. 207 del 1971, con la quale venne dichiarata illegittima ed annullata l'analoga circolare del Ministero delle finanze 11 dicembre 1970, n. 380925, diretta alle Intendenze di finanza della Sicilia e, per conoscenza, all'Assessore per le finanze della Regione siciliana, con la quale si disponeva che gli uffici distrettuali delle imposte dirette della Regione disapplicassero i decreti regionali d’esenzione dalla imposta di ricchezza mobile riguardanti imprese edili.
Con quella sentenza questa Corte non esaminò - come non deve esaminarla ai fini della soluzione del presente giudizio - la questione se la Regione siciliana avesse o non ecceduto nell'esercizio dei poteri in materia finanziaria spettantile, ai sensi degli artt. 17, 20 e 36 dello Statuto (competenza legislativa concorrente ed amministrativa corrispondente), o ne avesse fatto cattivo uso nell'emettere i decreti assessoriali d’esenzione da imposte dirette, la cui legittimità allora (come ora) é stata contestata dal Ministero delle finanze.
Si limitò, per contro, ad accertare (come anche ora deve fare) se, ammesso e non concesso che quei decreti fossero illegittimi, il Ministero delle finanze avesse la potestà di ordinarne la diretta disapplicazione, o dovesse, invece, promuoverne la dichiarazione d’illegittimità nei modi e nelle forme di legge, in detta sentenza specificati.
Poiché, ripetesi, la questione si ripresenta negli stessi termini e nessun argomento é stato addotto che possa indurre questa Corte a mutare avviso, evidentemente il ricorso della Regione siciliana dev'essere accolto, senza che occorra - come ha chiesto in udienza il patrocinio della Regione - esaminarlo anche sotto il secondo profilo d’impugnativa, come sopra prospettato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato la potestà di disapplicare direttamente i decreti regionali d’esenzione dalla imposta sulle società riguardanti imprese armatoriali e, pertanto, annulla la circolare del Ministero delle finanze 2 marzo 1971, n. 380555 diretta all'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Messina e, per conoscenza, agli altri Ispettorati compartimentali della Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.
Costantino MORTATI - Angelo DE MARCO
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1972.