Ordinanza n. 161 del 1972

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 ORDINANZA N. 161

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 composta dai signori:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

Avv. LEONETTO AMADEI

Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 





ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1971 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Nardi Federico, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1972 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che, con ordinanza 11 dicembre 1971, la Corte di cassazione ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale, con riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione; che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si é costituita e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 29 del 17 febbraio 1972, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale nella parte in cui esclude che il giudice penale possa decidere sull'azione civile anche quando, concluso il procedimento penale con sentenza di proscioglimento, l'azione della parte civile, a tutela dei suoi interessi civili, prosegua in sede di cassazione ed eventuale successivo giudizio di rinvio;

che, per effetto di tale sentenza, l'indicata norma ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo - nei sensi di cui in motivazione - con la sentenza n. 29 del 17 febbraio 1972.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Ercole ROCCHETTI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1972.