Sentenza n. 98 del 1972

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 SENTENZA N. 98

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1972, recante "Modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata afferente a fattispecie tributarie maturate nel territorio della Regione", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 31 marzo 1972, depositato in cancelleria il 7 aprile successivo ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il ricorrente, e l'avv. Vittorio Ottaviano, per la Regione siciliana.

Ritenuto:

che, con atto notificato il 31 marzo 1972 e depositato il successivo 7 aprile, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato con riferimento agli artt. 17, 36 e 37 dello Statuto, al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ed al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, la legge approvata da quella Regione il 24 marzo 1972, recante "Modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata afferente a fattispecie tributarie maturate nel territorio della Regione", la quale dispone che le società industriali e commerciali, gli istituti di credito, le assicurazioni ed i varii enti con filiali, succursali, agenzie e depositi in Sicilia e sede centrale nella penisola debbano versare la imposta generale sull'entrata relativa a fattispecie maturate nel territorio dell'Isola presso il 2 Ufficio IGE di Palermo, imponendo altresì ai soggetti passivi d'imposta che provvedono al pagamento a mezzo di denuncia annuale l'obbligo di presentare una separata denuncia per gli atti economici concretati nel territorio della Regione. Considerato:

che il ricorso del Commissario dello Stato investe la legge approvata dall'Assemblea nella sua interezza, con espresso riferimento a tutte le disposizioni statutarie disciplinanti, direttamente o indirettamente, la potestà legislativa della Regione in materia tributaria, in relazione anche alle norme sull'assetto provvisorio dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, poste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965;

che l'art. 4 di detto decreto prevede l'ipotesi d’uffici finanziari (statali) situati fuori del territorio della Regione, cui affluiscano, "per esigenze amministrative", entrate spettanti alla Regione, "sebbene relative a fattispecie maturate nell'ambito regionale", come per l'appunto é il caso del primo ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma;

che, dopo avere denunciato genericamente la legge deliberata dall'Assemblea per violazione del limite dei principi e degli interessi di cui all'art. 17 dello Statuto, il ricorso non manca di rilevare come detta legge, incidendo sulle competenze d’uffici tuttora appartenenti all’organizzazione diretta dello Stato, pur se messi a disposizione della Regione affinché se ne avvalga ai fini della riscossione delle quote d’imposte ad essa spettanti, ecceda - oltretutto - dall'ambito territoriale della Regione stessa;

che, a prescindere da ogni altra considerazione, quest'ultimo rilievo si palesa determinante per la decisione del presente giudizio, poiché, concentrando nel secondo ufficio IGE di Palermo competenze attualmente esercitate dal primo ufficio IGE di Roma, la Regione verrebbe a sottrarre unilateralmente una parte delle attribuzioni di quest'ultimo ufficio, con conseguente violazione del limite territoriale di validità costituzionalmente prefissato a qualsiasi tipo e specie di legislazione regionale;

che, per di più, l'art. 2 della legge impugnata, prescrivendo che i soggetti passivi d'imposta di cui al precedente art. 1, che provvedano al pagamento dell'IGE mediante denunzia annuale, debbano presentarla - per gli atti concretatisi nel territorio della Regione - al secondo ufficio IGE di Palermo, finisce per andare oltre quel che attiene alla fase di riscossione del tributo, involgendo la stessa fase della imposizione, in ordine alla quale la Regione difetta di competenza, non essendo state ad essa trasferite le relative funzioni (sent. n. 9 del 1957; sent. n. 14 del 1962).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1972("Modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata afferente a fattispecie tributarie maturate nel territorio della Regione").

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Vezio CRISAFULLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1972.