SENTENZA N. 97
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 19 febbraio 1971, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n.3 del registro ricorsi 1971, per conflitto d’attribuzione sorto a seguito dei decreti rispettivamente in data 18, 24, 28, 30 novembre, 3 e 20 dicembre 1970, con i quali i direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa hanno costituito i Comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsti dall'art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1970, n. 639.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
uditi gli avvocati Salvatore Villari e Antonino Sansone, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto:
che, con atto notificato il 19 febbraio 1971, il Presidente della Regione siciliana ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso sei decreti con i quali i direttori degli Uffici provinciali del lavoro delle Provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa hanno proceduto alla costituzione dei rispettivi Comitati provinciali dell'INPS, ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 27 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), deducendo che l'art. 4 del d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale, dispone la partecipazione di rappresentanti regionali "negli organi locali degli enti e degli istituti pubblici che esercitano attività previste dall'art. 17, lett. f), dello Statuto" (nella specie: previdenza e assistenza sociale) e che tale partecipazione non é espressamente prevista negli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 639 del 1970, che istituiscono, rispettivamente, i comitati regionali e i comitati provinciali dell'INPS;
che il ricorso regionale conclude chiedendo che, previa - occorrendo - declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme del decreto delegato n. 639 del 1970, sia dichiarato che spetta alla Regione siciliana il diritto a che suoi rappresentanti siano chiamati a far parte dei Comitati dell'INPS operanti in Sicilia, con il conseguente annullamento dei sei decreti degli Uffici provinciali del lavoro che hanno determinato il conflitto di attribuzione;
che l'Avvocato generale dello Stato, costituitosi in giudizio con atto depositato l'11 marzo 1971, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo dell’inesistenza di un qualsiasi conflitto reale di attribuzione tra Stato e Regione, sostenendo che non può realizzarsi l'invasione di una competenza esterna della Regione nell'ipotesi di atti parzialmente omissivi, come nella specie si verificherebbe trattandosi di mancata integrazione di Comitati provinciali dell'INPS.
Considerato:
che, sollevando, con l'ordinanza n. 181 del 10 novembre 1971 questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.l. n. 639 del 1970, questa Corte ha già riconosciuto l'autonoma rilevanza, ai fini della loro idoneità a dar luogo al conflitto, dei decreti dei direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione impugnati dalla Regione siciliana;
che d'altronde il conflitto non potrebbe considerarsi, come sostiene l'Avvocatura dello Stato, meramente virtuale, giacché, lamentando l’illegittima esclusione dai comitati provinciali dell'INPS in Sicilia di un rappresentante della Regione, quest'ultima indubbiamente denuncia una menomazione concreta ed attuale di un diritto ad essa spettante in forza dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1138 del 1952, recante norme di attuazione dello Statuto;
che, ciò premesso, la illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.l. n. 639 del 1970, dichiarata con sentenza n. 96 in pari data, involge necessariamente - nel merito - l’illegittimità dei decreti che su tale disposizione si fondavano, pretermettendo invece quanto prescritto dal ricordato art. 4 delle norme di attuazione, in conformità alle norme degli artt. 17, lett. f), e 20 dello Statuto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Regione siciliana il diritto di essere rappresentata nei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in Sicilia ed in conseguenza annulla i decreti dei direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Vezio CRISAFULLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1972.