ORDINANZA N. 88
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1970 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Matta Guido, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Guido Matta, il pretore di Livorno, con ordinanza 9 aprile 1970, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale in relazione agli artt. 3,24, secondo comma, e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione.
Considerato che, con sentenza n. 110 del 1968, ulteriormente ribadita dalla sentenza n. 14 del 1971, questa Corte ha dichiarato non fondate analoghe questioni di legittimità costituzionale, in riferimento alle stesse disposizioni costituzionali, oltre che a quella dell'art. 25, secondo comma; che l'ordinanza del pretore di Livorno non adduce motivi nuovi che possano indurre a una diversa decisione.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe e già decisa con le sentenze n. 110 del 1968 e n. 14 del 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Vezio CRISAFULLI
Depositata in cancelleria il 4 maggio 1972.