ORDINANZA N. 73
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1969,dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Bianchi Gianfranco, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che, con ordinanza 18 marzo 1969, emessa nel procedimento penale contro Bianchi Gianfranco, il pretore di Milano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, ritenendo
che il diritto di difesa sia compromesso dalla ristrettezza del termine concesso all'imputato per provvedere alla difesa e dalla circostanza che, per il giudizio direttissimo, non é possibile l'osservanza delle disposizioni dell'art. 304 quater del codice di procedura penale.
Considerato che, per quanto riguarda i termini concessi all'imputato per provvedere alla difesa, la Corte, con sentenza n. 92 del 1967, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 503, terzo comma, del codice di procedura penale rilevando che il giudizio direttissimo é disposto per i casi in cui la semplicità dei fatti e l'immediatezza degli elementi di prova sono tali da rendere più che sufficiente per la difesa la conoscenza che ne risulta dallo svolgersi del dibattimento;
che in merito alla formalità del deposito dell'interrogatorio prescritto dall'art. 304 quater la questione é stata decisa dalla sentenza n. 86 del 1968, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 225 e 232 del codice di procedura penale nella parte in cui rendono possibile, nelle indagini di polizia giudiziaria, ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli art. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale. Ed a tale sentenza hanno fatto seguito la legge 5 dicembre 1969, n. 932, la quale ha modificato l'art. 231 cod. proc. pen.: "il pretore, quando si tratta dei reati attribuiti alla sua competenza, prima di... provvedere al giudizio direttissimo,... ordina o compie gli atti di polizia giudiziaria e di istruzione sommaria, che reputa necessari osservate le disposizioni degli artt. 224,225 e 390 c.p.p." ed il d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1971, n. 62, per cui i difensori delle parti hanno diritto ad assistere all'interrogatorio dell'imputato (articolo 1 che modifica l'art. 304 bis c.p.p.) e "gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere... debbono essere depositati nella cancelleria" (art. 4 che modifica il primo comma dell'art. 304 quater c.p.p.);
che l'ordinanza di rimessione non prospetta nuovi profili, ma critica le sentenze di questa Corte, senza addurre argomenti che possano convincere la Corte a modificare le precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503, terzo comma, del codice di procedura penale (Casi e modi del giudizio direttissimo. Atti del giudizio direttissimo), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dall'ordinanza 18 marzo 1969 del pretore di Milano e già decisa con sentenze n. 92 del 1967 e n. 86 del 1968.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il 19 aprile 1972.