Ordinanza n. 72 del 1972

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ORDINANZA N. 72

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 570, cpv, n. 2, del codice penale, in relazione all'art. 145, prima parte, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1971 dal pretore di Capri nel procedimento penale a carico di Cappiello Felice, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che, con ordinanza del 18 giugno 1971, il pretore di Capri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, cpv, n. 2, del codice penale, in relazione alla parziale illegittimità costituzionale dell'art. 145, prima parte, del codice civile, dichiarata dalla Corte costituzonale con sentenza del 24 giugno 1970, n. 133;

che nessuno si é costituito nel relativo giudizio.

Considerato che la medesima questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 12 gennaio 1971, n. 6, e quindi manifestamente infondata con ordinanza 27 gennaio 1972, n. 17;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, cpv., n. 2, del codice penale, sollevata con l'ordinanza del pretore di Capri e già decisa con la sentenza n. 66 del 12 gennaio 1971.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Costantino MORTATI

Depositata in cancelleria il 19 aprile 1972.