ORDINANZA N. 17
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 570, cpv. n. 2, del codice penale, in relazione agli artt. 143 e seguenti del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1970 dal pretore di Marigliano nel procedimento penale a carico di Iannucci Modestino, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che con ordinanza 4 febbraio 1970, pronunciata nel corso del procedimento penale contro Iannucci Modestino, il pretore di Marigliano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, cpv., n. 2, del codice penale, in relazione agli artt. 143 e seguenti del codice civile, con specifico riferimento alla norma secondo la quale il marito era tenuto a somministrare alla moglie, anche in regime di separazione personale, tutto ciò che fosse necessario ai bisogni della vita in proporzione alle sue sostanze, mentre la moglie era tenuta a contribuire al mantenimento del marito soltanto ove questi non avesse mezzi sufficienti, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione;
che nessuno si é costituito nel relativo giudizio.
Considerato che la medesima questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 12 gennaio 1971 n. 6, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione ed in relazione alla sentenza 24 giugno 1970 n. 133, con la quale l'art. 145 del codice civile é stato dichiarato parzialmente illegittimo;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, cpv., n. 2, del codice penale, in relazione agli artt. 143 e seguenti del codice civile, sollevata con l'ordinanza del pretore di Marigliano e già decisa con la sentenza n. 6 del 12 gennaio 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Costantino MORTATI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1972.