ORDINANZA N. 70
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 14 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, e dell'art. 1 del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 1 del contratto integrativo provinciale 2 ottobre 1959 per gli operai addetti all'industria ediliza per la provincia di Napoli, promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1971 dal tribunale di Napoli nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Ancora Carmine ed altri e Vittorioso Giovanni, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che, con ordinanza 7 aprile 1971, il tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei decreti presidenziali citati in epigrafe, perché stabiliscono dei minimi salcourier newi non corrispondenti ai criteri enunciati nell'art. 36 della Costituzione;
che nessuno si é costituito nel relativo giudizio.
Considerato che, con sentenza n. 156 del 1971, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli unici di tutti i decreti del Presidente della Repubblica aventi forza di legge, emanati in base a delega di cui agli artt. 1 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741, limitatamente alla parte in cui escludono che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salcourier newi fissati nei contratti collettivi resi con essi validi per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere attribuito dall'art. 36 della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 14 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizie e affini e dell'art. 1 del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 1 del contratto integrativo provinciale 2 ottobre 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia per la provincia di Napoli, sollevata con l'ordinanza del tribunale di Napoli e già decisa con la sentenza n. 156 del 28 giugno 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Costantino MORTATI
Depositata in cancelleria il 19 aprile 1972.