SENTENZA N. 39
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, in relazione all'art. 2 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1969 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione VI - sul ricorso di D'Amico Cosima contro il provveditore agli studi di Lecce ed altro, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1972 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto in fatto
Con provvedimento del 5 aprile 1968 il preside della scuola statale di Leverano disponeva il licenziamento di D'Amico Cosima la quale, assunta in servizio come applicata di segreteria non di ruolo il 14 marzo 1968, si era assentata dall'ufficio, per ragioni di malattia, undici giorni dopo l'assunzione e precisamente il 26 marzo successivo. Il licenziamento veniva disposto con riferimento all'art. 2 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 che disciplina il congedo ordinario del personale civile non di ruolo dello Stato, con la motivazione peraltro che non ricorrevano le condizioni volute per la concessione del congedo per malattia.
Il provvedimento veniva successivamente confermato dal provveditore agli studi di Lecce sul rilievo che non ricorrevano le condizioni per la prosecuzione del rapporto d’impiego giacché l'art. 3 del citato decreto dispone che "nei casi d’assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, al personale non di ruolo é mantenuto il rapporto d’impiego per un periodo di tre mesi se abbia almeno un anno di servizio".
Avverso la decisione del provveditore agli studi la D'Amico proponeva ricorso dinanzi alla VI sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato che, con propria ordinanza del 27 maggio 1969 - pervenuta alla Corte soltanto in data 10 aprile 1970 -, sollevava d’ufficio la questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 3, comma primo, in relazione all'art. 2 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Nell'ordinanza si rileva che dal combinato disposto delle norme indicate risulta che ogni diritto del personale fuori ruolo a fruire anche di un solo giorno di congedo ordinario (art. 2) (in funzione di riposo), od anche di un solo giorno di congedo straordinario (art. 3) (per causa di malattia) viene escluso durante tutto il primo anno di servizio. Ora, la disposizione dell'art. 2 é sostanzialmente identica a quella contenuta negli artt. 2109 capoverso e 2243 del codice civile - secondo le quali il lavoratore subordinato aveva diritto ad un periodo di ferie retribuito solo dopo un anno di prestazione lavorativa - articoli che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 36, comma terzo, della Costituzione (sentenze n. 66 del 1963 e n. 16 del 1969). Non si ravvisano perciò ragioni particolari che giustifichino la sopravvivenza di una norma così formulata per una categoria sia pur diversa di lavoratori subordinati quale é appunto quella costituita dal personale civile non di ruolo dipendente dallo Stato. Nei riguardi di tale norma é dato quindi configurare anche un profilo di contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Le stesse considerazioni valgono anche nei confronti della disposizione di cui all'art. 3, primo comma, del ripetuto decreto ai sensi della quale il personale fuori ruolo é ammesso a fruire del congedo straordinario per ragioni di malattia soltanto dopo almeno un anno di servizio. Tale disposizione appare inoltre in contrasto col principio d’uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. dal momento che, nei riguardi del personale civile di ruolo dello Stato, l'art. 37 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, non subordina al compimento d’alcun periodo minimo di servizio la concessione del congedo straordinario per motivi di malattia.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si é costituito e pertanto la causa é stata decisa in camera di consiglio a norma dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe, emessa nel corso di un giudizio avente per oggetto il licenziamento di un impiegato non di ruolo assentatosi per malattia prima di aver compiuto un anno di servizio, il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell 'art. 3 , primo comma, in relazione all'art. 2 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, limitatamente alla parte in cui esclude del tutto il diritto all'assenza per causa di malattia del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato da meno di un anno.
Dalla stessa ordinanza chiaramente si evince che la norma rilevante ai fini della definizione del giudizio é quella dell'articolo 3, riguardante le assenze per malattia e, pertanto, alle censure rivolte a tale norma la Corte ritiene di dover limitare il proprio esame.
2. - L'art. 3 del decreto legislativo n. 207 del 1947 dispone che "nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, al personale non di ruolo é mantenuto il rapporto d'impiego per un periodo di tre mesi se abbia almeno un anno di servizio".
La portata della disposizione é di tutta evidenza. Essa pone il decorso di almeno un anno di servizio a presupposto del diritto del dipendente non di ruolo ad assentarsi dall'ufficio per comprovati motivi di malattia, fermo restando il rapporto d'impiego, ed esclude, per contro, che dello stesso diritto possa usufruire il dipendente che non abbia compiuto il prescritto periodo minimo di servizio.
Trattamento del tutto diverso riserba invece la legge al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.
L'art. 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto di tali impiegati, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non subordina infatti al compimento di un periodo minimo di servizio la concessione del congedo straordinario. E l'impiegato di ruolo può fruire di tale congedo anche per motivi di salute come si desume dal disposto degli artt. 66 del t.u. e 30, ultimo comma, delle relative norme di esecuzione approvate con d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686. Del pari non condizionata al decorso di alcun periodo minimo di servizio é l'aspettativa per infermità del dipendente di ruolo (artt. 66 e 68 del citato t.u.).
3. - Nessuna valida e razionale giustificazione riesce a scorgere la Corte nell'adozione da parte del legislatore del diverso trattamento normativo dell'assenza per malattia a seconda che trattasi di personale di ruolo o non di ruolo. La possibilità di un differente trattamento sussiste solo quando la disparità trovi fondamento su presupposti logici obbiettivi e nel caso di specie ci si trova invece di fronte a situazioni ed esigenze del tutto identiche: infermità che colpisce un pubblico dipendente impedendogli temporaneamente di prestare servizio e conseguente diritto ad assentarsi dall'ufficio per le necessarie cure. La differenza di status - di ruolo o non di ruolo - dell'impiegato é del tutto irrilevante agli effetti del riconoscimento del diritto all'assenza per cura posto dalla legge a tutela del medesimo bene: la salute individuale.
La parte della norma impugnata che, nei casi di assenza dal servizio per malattia, subordina il diritto al mantenimento del rapporto d'impiego al decorso di almeno un anno di servizio é palesemente in contrasto col principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione e va conseguentemente dichiarata costituzionalmente illegittima.
Siffatta pronuncia dispensa la Corte dall'esame degli ulteriori motivi d'incostituzionalità dedotti nell'ordinanza di rimessione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, limitatamente alla parte in cui, nei casi di assenza dal servizio per malattia, condiziona il mantenimento del rapporto d'impiego per tre mesi al compimento di un anno di servizio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972.
Giuseppe CHIARELLI – Giovanni Battista BENEDETTI
Depositata in cancelleria il 1° marzo 1972.