ORDINANZA N. 31
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", promossi con ordinanze emesse il 20 aprile ed il 12 maggio 1971 dal tribunale di Siena nei procedimenti per scioglimento di matrimonio vertenti, rispettivamente, tra Salvini Rossana e Finetti Angiolo, tra Gorelli Annita e Panterani Filippo e tra Benvenuti Eustachio e Bonaiuti Giuliana, iscritte ai nn. 196, 197 e 216 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 19 maggio 1971 e n. 177 del 14 luglio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che con due ordinanze - d’identico contenuto - emesse il 20 aprile 1971 nei procedimenti civili per scioglimento di matrimonio vertenti, rispettivamente, tra Salvini Rossana e Finetti Angiolo e tra Gorelli Annita e Panterani Filippo, il tribunale di Siena ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" in relazione all'art. 34, primo e quarto comma, del Concordato tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, ed in riferimento all'art. 7, secondo comma, prima parte, della Costituzione;
che con altra ordinanza del 12 maggio 1971 emessa nel procedimento vertente tra Benvenuti Eustachio e Bonaiuti Giuliana, il detto tribunale ha sollevato nuovamente tale questione in riferimento, tuttavia, anche agli artt. 10 e 138 della Costituzione;
che avanti questa Corte si é costituita soltanto la Gorelli e, nello stesso giudizio, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
che i procedimenti possono essere riuniti trattandosi della stessa questione.
Considerato che la questione così come proposta dal tribunale di Siena nelle tre ordinanze sopraindicate é stata già dichiarata non fondata con la sentenza di questa Corte n. 169 del 1971;
che non vengono prospettati nuovi profili né argomenti che possano indurre la Corte a modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), proposta dalle ordinanze del tribunale di Siena indicate in epigrafe in relazione all'art. 34, primo e quarto comma, del Concordato 11 febbraio 1929 fra lo Stato Italiano e la Santa Sede ed in riferimento agli artt. 7, 10 e 138 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 169 del 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1972.