ORDINANZA N. 18
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori), e dell'articolo unico del d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326 (norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1970 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra Mastellone Mario e la società Poligrafica e Cartevalori, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che con ordinanza 27 novembre 1970, pronunciata nel corso della causa civile vertente tra Mastellone Mario e la s.p.a. Poligrafica e Cartevalori, la Corte d’appello di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nonché del d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui escludono che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici, stabiliti per contratto collettivo reso efficace erga omnes, al salario sufficiente possa essere direttamente rilevata dal giudice, in riferimento all'art. 36 della Costituzione;
che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha concluso perché la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 156 del 28 giugno 1971, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, legge 14 luglio 1959, n. 741, e dell'articolo unico del d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui escludevano che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici stabiliti per contratto collettivo reso efficace erga omnes al salario sufficiente conferisce al giudice ordinario i poteri derivanti dall'art. 36 della Costituzione;
che per effetto di tale sentenza l'indicata norma ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.), senza necessità che la dichiarazione di illegittimità costituzionale sia estesa agli altri articoli della legge n. 741 del 1959 denunciati dalla Corte d’appello di Napoli.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori), e dell'articolo unico del d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326 (norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini), nella parte in cui escludevano che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici stabiliti per contratto collettivo reso efficace erga omnes al salario sufficiente potesse essere direttamente rilevata dal giudice, norma questa già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 156 del 28 giugno 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Costantino MORTATI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1972.