Ordinanza n. 196 del 1971
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 196

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Galli Ambrogio ed il fallimento della società Vitali Egidio ed Aspi Alessandra, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con ordinanza del 30 aprile 1970, emessa nel corso del procedimento civile promosso da Galli Ambrogio contro il fallimento della società Vitali Egidio ed Aspi Alessandra, il tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 98, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nella parte in cui stabilisce che il termine di quindici giorni, accordato ai creditori esclusi o ammessi con riserva per l'opposizione allo stato passivo del fallimento, decorre dalla data del deposito in cancelleria (eseguito ai sensi dell'art. 97, secondo comma, dello stesso decreto) del provvedimento del giudice delegato e non da quella della notizia del deposito stesso ai sensi del terzo comma del citato art. 97;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che con sentenza n. 157 del 28 giugno 1971 questa Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, primo comma, della legge fallimentare;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosi detta legge fallimentare), sollevata dal tribunale di Milano in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 157 del 28 giugno 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.

Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1971.