SENTENZA N. 163
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 (determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1970 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Giraldi Vittorio e Fraziano Rocco, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 1 luglio 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1971 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Giraldi Vittorio ebbe a convenire in giudizio davanti al pretore di Roma Fraziano Rocco al fine di ottenere il pagamento di una somma dovutagli per prestazioni professionali.
Il Fraziano, anziché costituirsi, rimaneva contumace, ma soddisfaceva direttamente il creditore, determinando così, sostanzialmente, la cessazione della materia del contendere.
Sennonché, il difensore del Giraldi continuava la causa al fine di ottenere il pagamento delle spese, che il convenuto si rifiutava di corrispondere, adducendo di non potersi ritenere obbligato ad una prestazione da lui non richiesta.
Il pretore, dovendo decidere soltanto sulle spese processuali, con ordinanza 17 marzo 1970, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, perché ritiene che le somme dovute dal cliente al suo difensore per onorari e diritti siano da qualificare fra le "prestazioni patrimoniali imposte"; e che la norma - la quale si limita a stabilire che i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile sono fissati dal Consiglio nazionale forense - violi il principio della riserva di legge sancito dall'art. 23 della Costituzione.
Nel presente giudizio non vi é stata costituzione di parti. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata.
Considerato in diritto
La questione é infondata.
L'obbligo del pagamento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali non ha la natura di quelle prestazioni patrimoniali che - secondo l'art. 23 della Costituzione - possono essere imposte soltanto in base alla legge. La questione é stata già sostanzialmente decisa in tali sensi dalla sentenza di questa Corte n. 20 del 1960, la quale afferma che "la materia delle prestazioni forensi non é di quelle che debbono essere disciplinate necessariamente per legge o per delega di funzioni legislative" e spiega altresì che "i criteri per la fissazione dei compensi e le relative tariffe hanno tale natura che é opportuno rivederli periodicamente; di qui la convenienza di affidarne l'aggiornamento ad un organo tecnico che sia in grado di prendere tempestive decisioni".
L'ordinanza di rimessione fa derivare i caratteri di prestazione imposta di autorità dalla obbligatorietà della assistenza del difensore, ma non considera che questa e la corresponsione del relativo onorario esulano dalla materia regolata dall'art. 23 della Costituzione. Infatti, l'assistenza del difensore é fondata sull'esigenza inderogabile nel procedimento giudiziario della collaborazione del difensore quale organo capace di prospettare tecnicamente ragioni di fatto e giuridiche; il che non é nella possibilità della parte. Il compenso é un elemento del contratto privatistico di prestazione d'opera intellettuale corrente fra l'interessato ed il legale, disciplinato dagli artt. 2230 e seguenti del codice civile. E poiché l'opera del difensore é svolta nell'interesse della parte, l'obbligo del pagamento degli onorari rimane estraneo al precetto costituzionale avente per oggetto quelle prestazioni, che vengono imposte da enti pubblici o privati per finalità di preminente interesse generale.
Per quanto riguarda poi gli onorari spettanti al difensore della parte avversa, va rilevato che il soccombente é tenuto a corrisponderli per effetto della sentenza in virtù del principio generale per cui la parte a favore della quale viene attuata la legge, non dovendo soffrire una diminuzione patrimoniale, ha diritto al rimborso di tutte le spese fatte nel procedimento. Ed allorquando la prestazione é imposta da una sentenza di condanna - la quale, con le garanzie offerte dal procedimento, contiene sempre un comando di adempiere un obbligo - si verte in una ipotesi di fatto che é fuori della previsione dell'art. 23 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 (determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile), sollevata in riferimento all'art. 23 della Costituzione dall'ordinanza 17 marzo 1970 del pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1971.