ORDINANZA N. 154
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 108, lett. b e c, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1970 dal pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Sugaroni Ottavia, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 10 febbraio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1971 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che con la ordinanza indicata in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, lett. b e c, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), in cui si prevedono come obbligatorie le pene accessorie della pubblicazione della sentenza di condanna su almeno due giornali e dell'affissione della stessa agli albi della Camera di commercio e del Comune di residenza del contravventore, in relazione all'art. 2, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si é costituito.
Considerato che la questione, per quanto riguarda la pubblicazione della sentenza di condanna su almeno due giornali, é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 14 del 1 febbraio 1967, e che con ordinanza n. 34 del 16 marzo 1967, é stata quindi dichiarata manifestamente infondata anche per quel che attiene all'affissione della sentenza stessa agli albi della Camera di commercio e del Comune di residenza del contravventore.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - già decisa con la sentenza n. 14 e con l'ordinanza n. 34 del 1967 - dell'art. 108, lett. b e c, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, proposta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in relazione all'art. 2, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1971.