ORDINANZA N. 34
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 108, lett. b e c, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1966 dal Pretore di Imola nel procedimento penale a carico di Poletti Aurelio, iscritta al n. 227 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14 gennaio 1967.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del Giudice Antonino Papaldo.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, lett. b e c, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in relazione all'art. 2 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto sarebbero stati travalicati i limiti della delega conferita al Governo con la legge predetta, prevedendo come conseguenti alla condanna la pubblicazione e l'affissione della sentenza;
che l'ordinanza predetta é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata e che nessuno si é costituito in questa sede;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 14 del 1 febbraio 1967 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma con la quale la legge delegata ha comminato la pubblicazione della sentenza di condanna. Nessuna nuova o diversa argomentazione é stata addotta per modificare la pronuncia suddetta, le cui considerazioni valgono anche per quanto si riferisce all'affissione della sentenza all'albo della Camera di commercio della provincia ed a quello del comune in cui risiede il contravventore;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 22 marzo 1967.