ORDINANZA N. 153
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (modifiche al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1970 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Peracci Francesco e Berti Alessandro, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.
Visti gli atti di costituzione di Berti Alessandro e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1971 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il pretore di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 44 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, il quale, in sostituzione dell'art. 29 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, che poneva il divieto di caccia nei fondi chiusi salvo che al proprietario o col suo consenso, sancisce il divieto di caccia ed uccellagione nei fondi stessi per chiunque e quindi anche per il proprietario del fondo;
che, subordinatamente alla questione anzidetta, il pretore assume che sarebbero altresì non manifestamente infondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale della norma impugnata prospettate dalle parti;
che innanzi a questa Corte si é costituita, con atto depositato il 22 maggio 1970, la parte Berti Alessandro chiedendo l'accoglimento della questione ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 27 luglio 1970, concludendo per l'infondatezza della questione proposta.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 59 del 1965, ha già avuto occasione di affermare che il nostro ordinamento non riconosce al proprietario del terreno un diritto esclusivo ad esercitarvi la caccia o costruirvi una riserva, posto che la facoltà di esercitare la caccia non é insita nel diritto di proprietà fondiaria, ma é un aspetto del diritto di libertà;
che il divieto posto dalla norma impugnata va conseguentemente inteso come una limitazione della facoltà di esercitare la caccia e non del diritto di proprietà, sicché non é in alcun modo configurabile il denunciato contrasto con l'art. 44 della Costituzione che ha ad oggetto gli obblighi e vincoli che possono essere imposti alla proprietà terriera privata;
che le ulteriori questioni d'incostituzionalità, subordinatamente sollevate, non possono essere prese in considerazione per la loro generica formulazione essendosi nell'ordinanza omessa ogni indicazione delle norme costituzionali che si pretendono violate ed una sia pure sommaria motivazione in punto di rilevanza delle stesse.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, recante "Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche", sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 44 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1971.