ORDINANZA N. 118
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1971 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Celentano Luigi.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1971 il Giudice relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale pendente avanti il pretore di Napoli contro Celentano Luigi per contravvenzione all'art. 1224 del codice della navigazione, l'imputato ha chiesto alla Capitaneria di porto di Napoli di essere ammesso all'oblazione ai sensi dell'art. 1239 del codice della navigazione;
che la Capitaneria ha trasmesso l'istanza al pretore sul presupposto che la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della giurisdizione penale del comandante di porto di cui alla sentenza di questa Corte n. 121 del 1970 abbia fatto venir meno anche la competenza di tale organo a decidere sulle domande di oblazione delle contravvenzioni;
che il pretore, in considerazione delle differenze esistenti fra l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 del codice penale e quella speciale prevista dal codice della navigazione, ha ritenuto che la competenza del comandante di porto non sia venuta meno ed ha conseguentemente restituito gli atti;
che la Capitaneria ha ribadito il suo punto di vista, suffragandolo con un parere espresso dal Ministero di grazia e giustizia;
che, con ricorso 1 febbraio 1971, il pretore di Napoli ha chiesto a questa Corte la risoluzione del conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato a suo avviso derivante da tale contrasto di opinioni.
Considerato che il punto controverso é stato risolto da questa Corte con l'ordinanza n. 52 del 1971, con la quale é stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1239 del codice della navigazione, sul presupposto che tale norma, al pari di altre non più applicabili alla giurisdizione penale del comandante di porto venuta meno per effetto della dichiarazione d'incostituzionalità, é tuttavia applicabile in relazione all'attività degli altri organi aventi competenza sui reati previsti dal codice della navigazione;
che pregiudiziale appare comunque la considerazione che il comandante di porto non é organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che tale osservazione assorbe altri profili, pure attinenti all'ammissibilità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal pretore di Napoli col provvedimento di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1971.