Sentenza n. 121 del 1970
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SENTENZA N. 121

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZI'

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 aprile 1969 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Domenella Armando, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969;

2) ordinanza emessa il 15 aprile 1969 dal comandante del porto di Castellammare di Stabia nel procedimento penale a carico di Cuccurullo Gennaro, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 dell'8 ottobre 1969;

3) ordinanza emessa il 5 luglio 1969 dal capo del circondario marittimo di Porto Santo Stefano nel procedimento penale a carico di Pezzatini Fulvio, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;

4) ordinanze emesse il 5 agosto 1969 dal comandante del porto di Venezia ed il 16 settembre 1969 dal comandante del porto di Salerno nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Romano Mario, Trofa Alfonso e Fierro Aniello, iscritte ai nn. 409, 412 e 413 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1969;

5) ordinanze emesse il 9 ottobre 1969 dal tribunale di Napoli e il 12 novembre 1969 dal tribunale di Siracusa nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Capece Minutolo Giovanni e D'Andrea Guido e di Pulizzi Giuseppe, iscritte ai nn. 452 e 453 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970;

6) ordinanza emessa il 17 novembre 1969 dal pretore di Voltri nel procedimento penale a carico di Veri Antonio. iscritta al n. 469 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

 

Ritenuto in fatto

 

Con nove ordinanze, emesse in altrettanti procedimenti penali pendenti dinanzi a diversi giudici ordinari e comandanti di porto, viene sollevata in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1238 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e delle altre norme dello stesso testo relative al potere giurisdizionale penale del comandante di porto (artt. 1240, 1242, 1243, 1245, 1246 e 1247).

Gli argomenti addotti a sostegno della questione sono sostanzialmente identici e possono così riassumersi:

Il comandante di porto é un organo amministrativo periferico, gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile oltre che dall'amministrazione della Marina militare;

nell'esercizio delle sue attribuzioni amministrative pone in essere atti di varia natura, fra l'altro non definitivi, rientranti nella competenza dell'amministrazione alla quale appartiene; atti che, essendo soggetti a controlli e potendo dar luogo a responsabilità amministrative, pongono il comandante di porto in rapporto di subordinazione ed obbedienza rispetto ai superiori gerarchici;

la sua speciale competenza giurisdizionale in campo penale per le contravvenzioni in materia di navigazione marittima é regolata nel sistema non in modo autonomo rispetto ai compiti e alle funzioni amministrative, con la conseguenza che il comandante di porto può anche giudicare in sede penale di violazione contravvenzionali ad ordinanze da lui stesso emanate;

il comandante di porto, in base all'art. 1235 del codice della navigazione é ufficiale di polizia giudiziaria la cui funzione é assolutamente incompatibile con quella di giudice;

l'esercizio della sua funzione giurisdizionale é privo dei requisiti d'indipendenza ed imparzialità che la Corte ha ritenuto necessari anche per i giudici speciali (sentenze 92/1962; 132/1963; 103/1964) poiché nel codice della navigazione non sussistono norme disciplinanti l'istituto dell'astensione, ricusazione ed inamovibilità del comandante di porto-giudice.

Le ordinanze in esame precisano che, nei termini in cui viene ora proposta, la questione di costituzionalità della giurisdizione penale in esame non era stata precedentemente esaminata dalla Corte e confidano nell'accoglimento della stessa facendo richiamo alla sentenza n. 60 del 1969 con la quale é stata dichiarata illegittima, in riferimento agli stessi precetti costituzionali invocati, la giurisdizione penale degli intendenti di finanza.

Tutte le ordinanze sono state ritualmente comunicate, notificate e pubblicate, ma nessuno si é costituito nei relativi giudizi.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le nove ordinanze indicate in epigrafe propongono la stessa questione di legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Nel loro insieme le ordinanze denunciano l'incostituzionalità dell'art. 1238 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, che attribuisce potere giurisdizionale penale al comandante di porto, capo del circondario, e di tutte le successive norme dello stesso codice che hanno come presupposto l'attribuzione di tale potere e ne disciplinano l'esercizio, (artt. 1240, 1242, 1243, 1245, 1246 e 1247) in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, che rispettivamente enunciano i principi della subordinazione del giudice soltanto alla legge e della indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.

Trattasi di questione che si presenta sotto profili diversi da quelli che la Corte aveva precedentemente avuto occasione di esaminare allorché la questione di costituzionalità della giurisdizione dei comandanti di porto, prospettata in riferimento ad altre norme costituzionali (artt. 25, comma primo, 102, 104, comma primo, e VI disposizione transitoria), fu dichiarata non fondata (sentenze 41/1960; 79/1967; 128/1968).

Nei nuovi termini in cui viene ora proposta la questione é invece fondata.

3. - L'esatta portata e l'immediata operatività dei precetti costituzionali contenuti nell'art. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, ora invocati, risultano evidenti da quelle pronunce - ricordate nelle ordinanze - che la Corte ha già avuto modo di emettere con puntuale riferimento al problema della indipendenza ed imparzialità delle giurisdizioni speciali.

I requisiti essenziali posti a presidio del retto esercizio della funzione giurisdizionale ad opera di questi giudici sono stati ravvisati: nella necessità che l'organo giudicante sia immune da vincoli che comportino la sua soggezione formale o sostanziale ad altri organi (sentenza 92/1962); nell'esigenza che sia per esso assicurata una certa forma di inamovibilità - anche se diversamente articolata da quella prevista per i giudici ordinari - (sentenza 103/1964); nella possibilità, per il giudice speciale che sia anche organo dell'amministrazione dello Stato, di sottrarsi alle risultanze degli atti provenienti dagli organi ed uffici della stessa amministrazione (sentenza 133/1963).

Tutte queste statuizioni figurano infine ribadite nella sentenza n. 60 del 1969 la quale, nel pronunciare l'illegittimità costituzionale della funzione giurisdizionale penale dell'Intendente di finanza, ha altresì precisato come l'esistenza di una doppia ed inscindibile configurazione dell'Intendente quale organo dell'amministrazione e quale giudice comporti il pregiudizio dei requisiti di indipendenza ed imparzialità che la Costituzione esige per i giudici speciali.

4. - Occorre ora verificare se nel complesso delle norme che riguardano il comandante di porto siano ravvisabili gli indicati essenziali requisiti.

La posizione e le attribuzioni di quest'organo risultano dal libro I, titolo I, capo I del codice della navigazione e relative norme regolamentari, approvate con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, nonché dal D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, che ha attuato il decentramento dei servizi della marina mercantile e ampliamento delle competenze e funzioni delle capitanerie, dal D.L.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396, sulle attribuzioni del Ministro della marina mercantile e dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, nella parte relativa all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della marina.

Dai testi normativi indicati si desume che il comandante di porto capo del circondario: é organo amministrativo periferico gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile; fa parte inoltre dell'amministrazione della marina militare essendo inquadrato nel ruolo degli ufficiali di marina del corpo delle capitanerie di porto; ha attribuzioni amministrative che svolge nell'ambito territoriale di competenza ponendo in essere atti amministrativi, quali ordinanze, concessioni ed autorizzazioni, concernenti la sicurezza e la polizia del porto; é ufficiale di polizia giudiziaria; esercita infine funzioni giurisdizionali giudicando sulle contravvenzioni previste dal codice in materia di navigazione marittima.

Da quel che precede é dato quindi inferire che il comandante di porto assume la doppia veste di amministratore e di giudice.

Sotto il primo aspetto é evidente che, trattandosi di organo periferico subordinato, egli non potrà disattendere le istruzioni e gli ordini che vengono impartiti dagli organi superiori e centrali; sotto il secondo profilo é sufficiente considerare che nell'esercizio della funzione giurisdizionale penale frequenti sono i casi in cui il comandante di porto é chiamato a giudicare di contravvenzioni ad ordinanze da lui stesso emesse in materia di polizia di porti o a irrogare sanzioni per la mancanza di una autorizzazione che lui stesso é competente a rilasciare; così come non improbabile può essere il caso in cui egli si trovi a giudicare su un fatto contravvenzionale da lui medesimo accertato e contestato in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria (art. 1235 cod. nav.).

Ma a parte questi rilievi, é altresì da considerare che nelle norme che lo riguardano non esiste alcuna disposizione relativa all'istituto della inamovibilità.

Ad escludere la presenza di tale garanzia é sufficiente ricordare che il comandante di porto é legato da rapporto di impiego con l'amministrazione della marina militare (legge n. 1137 del 1955); la sua nomina, la promozione a scelta al grado superiore, l'assegnazione e mutamento di sede senza necessità del suo consenso e i provvedimenti disciplinari competono al Ministro della difesa (D.L.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396 e legge 15 dicembre 1959, n. 1095). Sia pure in via di ipotesi non può quindi disconoscersi che la sua qualifica di militare possa negativamente influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale penale.

5. - Per tutte le considerazioni svolte deve pertanto ritenersi che siano costituzionalmente illegittime sia la norma contenuta nell'art. 1238 del codice della navigazione concernente la competenza dei comandanti di porto - capi di circondario - per le contravvenzioni previste dallo stesso codice, sia le altre norme - che hanno esclusivo riferimento a tale competenza - riguardanti il decreto penale di condanna (1242), la dichiarazione di opposizione e di impugnazione (1243), l'esercizio dell'azione civile nei procedimenti penali di competenza dell'autorità marittima (1246) ed infine la conversione delle pene pecuniarie inflitte dal comandante di porto (1247).

La dichiarazione di illegittimità costituzionale non può invece essere estesa agli artt. 1240 e 1245 concernenti rispettivamente la "competenza per territorio" e le "letture permesse di deposizioni testimoniali". Tali norme infatti si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza sui reati previsti dal codice della navigazione ed é ovvio che, venuta meno la competenza giurisdizionale penale dei comandanti di porto, le disposizioni in parola non sono più applicabili a tale giurisdizione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1970.