ORDINANZA N. 64
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 163, primo comma, e 625, ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 luglio 1969 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Grassi Sergio ed altri, iscritta al n. 358 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che con l'ordinanza del tribunale di Milano di cui in epigrafe il giudice a quo ha sollevato, congiuntamente o alternativamente, questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, primo comma, e dell'art. 625, ultimo comma, del codice penale, con riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione: quanto all'art. 163, primo comma, perché consente di concedere la sospensione condizionale della pena solo se la condanna priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore ad un anno; quanto all'art. 625, ultimo comma, perché il minimo edittale della pena prevista (tre anni di reclusione e lire ottantamila di multa) é superiore all'entità della pena per cui é ammessa la concessione del suddetto beneficio;
che nel procedimento così proposto non vi é stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 22 del 1971 ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625 (oltreché dell'art. 624) del codice penale con argomentazioni che valgono anche in riferimento all'art. 27 della Costituzione;
che, anche a prescindere dal rilievo che, per il secondo comma dell'art. 163 del codice penale e per l'art. 20 del r.d. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, e sostituito con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1965, n. 1171, il limite é spostato, rispettivamente, a due anni per gli ultrasettantenni e a tre anni per i minori degli anni diciotto; e dall'altro rilievo che il concorso di più circostanze attenuanti (comuni, generiche, attinenti alla persona ecc.) opera nel senso di abbassare notevolmente il minimo della pena edittale (art. 67, ultimo comma, in relazione all'art. 63 del codice penale); anche - ripetesi - a prescindere da ciò, la disciplina positiva dell'istituto della sospensione condizionale - ispirata al criterio della finalità rieducativa della pena - é rimessa alla scelta del legislatore, insindacabile in questa sede, se non violi l'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza e ragionevolezza della norma);
che, inoltre, anche la determinazione della misura (astratta) della pena é affidata alla discrezionalità del legislatore;
che nessuna delle due norme denunziate viola pertanto l'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 163, primo comma, e 625, ultimo comma, del codice penale, proposte, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1971.