Ordinanza n. 52 del 1971
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ORDINANZA N. 52

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1239, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del codice della navigazione, promossi rispettivamente con ordinanza emessa il 23 febbraio 1970 dalla Corte di cassazione - sezione terza penale - nel procedimento penale a carico di Diotallevi Aldo e con ordinanza emessa il 3 aprile 1970 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Simmi Roberto, iscritte ai nn. 246 e 331 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970 e n. 299 del 25 novembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che con la prima ordinanza emessa dalla Corte di cassazione - sezione terza penale - é stata proposta la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, della norma contenuta nell'art. 1238 del codice della navigazione, che attribuisce potere giurisdizionale penale al comandante di porto, capo del circondario, e delle successive norme dello stesso codice, contenute negli artt. 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 che disciplinano l'esercizio di tale potere;

che con la seconda ordinanza, emessa dal tribunale di Roma, é stata denunciata l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli stessi precetti costituzionali, oltre che dei citati artt. 1238, 1240, 1242, 1243 anche dell'art. 1239 relativo alle " oblazioni delle contravvenzioni marittime";

che le due ordinanze indicate propongono questioni identiche attinenti alla giurisdizione penale del comandante di porto ed i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che nel giudizio innanzi a questa Corte nessuno si é costituito.

Considerato che con sentenza n. 121 del 1970, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1970, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, delle norme contenute negli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione;

che con tale sentenza la dichiarazione d'incostituzionalità non é stata estesa agli artt. 1240 e 1245, concernenti rispettivamente la "competenza per territorio" e le "letture permesse di disposizioni testimoniali", sul rilievo che tali norme - non più applicabili alla giurisdizione penale del comandante di porto, venuta meno per effetto della dichiarazione di incostituzionalità - si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza sui reati previsti dal codice della navigazione;

che queste stesse considerazioni valgono a giustificare la non estensione della dichiarazione d'incostituzionalità all'art. 1239, impugnato con l'ordinanza del tribunale di Roma, riguardante le " oblazioni delle contravvenzioni marittime";  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara:

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243 e 1247 del codice della navigazione, approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 121 del 24 giugno 1970;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice, già ritenuta non fondata con la predetta sentenza n. 121 del 24 giugno 1970;

dichiara, inoltre, avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1239 del predetto codice, proposta, con l'ordinanza 3 aprile 1970 del tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1971.