ORDINANZA N. 25
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 235 del r.d. 30 aprile 1936, n. 1138 (regolamento per la riscossione dell'imposta di consumo), promossi con ordinanze emesse il 14 ed il 25 novembre 1969 dal tribunale di Vibo Valentia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Franzé Ilario e Rosso Vincenzo e di Alì Vincenzo e Rosso Vincenzo, iscritte ai nn. 472 e 473 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Michele Fragali.
Ritenuto che con due ordinanze, di identico contenuto, emesse il 14 e il 25 novembre 1969, il tribunale di Vibo Valentia, nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Franzé Ilario e Rosso Vincenzo e di Alì Vincenzo e Rosso Vincenzo, sollevava di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138;
Considerato che l'art. 235 é contenuto in un provvedimento che reca il titolo "Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo" ed é stato come tale approvato con regio decreto n. 1138 del 30 aprile 1936, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei ministri;
che, pertanto, la Corte costituzionale ha riconosciuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 con ordinanza 24 giugno 1960 n. 50 e ha dichiarato inammissibile la questione relativa all'art. 173 del medesimo Regolamento con sentenza 16 giugno 1965 n. 53;
che non sussistono motivi che inducano a modificare le predette decisioni;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta inammissibilità della questione proposta dal tribunale di Vibo Valentia con le ordinanze emesse il 14 e il 25 novembre 1969 sulla legittimità costituzionale dell'art. 235 del "Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo", approvato con r.d. 30 aprile 1936, n. 1138.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1971.