Sentenza n. 53 del 1965
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SENTENZA N. 53

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 173, secondo comma, del R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, contenente il regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1963 dal Pretore di Trinitapoli nel procedimento civile vertente tra Suriano Giacomo e l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, iscritta al n. 142 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 225 del 12 settembre 1964.

Udita nella camera di consiglio del 25 maggio 1965 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un procedimento civile instaurato dal signor Giacomo Suriano contro l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo il Pretore di Trinitapoli, su istanza dell'attore, con ordinanza emessa il 4 luglio 1963 - e pervenuta alla Corte il 5 agosto 1964 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 173, secondo comma, del R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, contenente il regolamento per la riscossione delle imposte di consumo.

Secondo il Pretore la mora impugnata, che impone il pagamento del canone annuo, salvo successivo eventuale conguaglio, nella misura determinata dalla decisione di primo grado della Commissione comunale, violerebbe l'art. 53 della Costituzione, atteso che un obbligo siffatto si traduce in una imposizione non corrispondente alla effettiva capacità contributiva del cittadino, non ancora definitivamente accertata. La previsione del conguaglio - si osserva nell'ordinanza di remissione - non varrebbe a legittimare il sistema, al quale, peraltro, non può riconoscersi lo stesso fondamento della esecuzione provvisoria disciplinata dal Codice di procedura civile: e ciò perché questa é o può essere concessa solo in determinati casi, e quindi in via eccezionale, ed il relativo provvedimento é suscettibile di revoca, laddove nel caso in esame l'effetto é collegato dalla norma impugnata alla decisione di primo grado della Commissione comunale in via diretta e come regola assoluta, né é prevista alcuna possibilità di revoca, cosa diversa essendo la sospensione degli atti esecutivi e della riscossione disciplinata dall'art. 345. L'illegittimità della norma, secondo il giudice a quo, é resa ancora più manifesta dalla circostanza che, in forza del successivo art. 174, l'obbligo del pagamento della misura indicata si estende anche all'anno solare successivo e dalla considerazione che nell'eventuale conguaglio definitivo, che può essere liquidato a notevole distanza di tempo, non si tiene conto degli interessi maturati sulla differenza riconosciuta non dovuta, con conseguente non giustificato arricchimento dell'ente che l'ha percetta.

2. - L'ordinanza, regolarmente notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 225 del 12 settembre 1964.

Nel presente giudizio nessuno si é costituito e la causa pertanto, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, viene decisa in camera di consiglio.

 

Considerato in diritto

 

La norma denunziata é contenuta nel R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, relativo al "regolamento per la riscossione delle imposte di consumo", emesso su parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100. Il provvedimento - come la Corte ebbe già a decidere con ordinanza n. 50 del 1960 - non ha forza di legge e pertanto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Trinitapoli é da ritenere inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173, secondo comma, del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 1965.