Ordinanza n. 16 del 1971
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 16

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 137 del codice penale e 271, ultimo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse rispettivamente il 3 aprile 1969 e l'11 dicembre 1969 dai giudici di sorveglianza presso i tribunali di Messina e di Livorno sulle istanze di Arena Salvatore Benedetto e di Alberti Vanni Remigio, iscritte ai nn. 179 del registro ordinanze 1969 e 52 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969 e n. 64 dell'11 marzo 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che le ordinanze citate in epigrafe hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 del codice penale e 271, ultimo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono l'infungibilità fra carcerazione preventiva e misura di sicurezza detentiva.

Considerato che della questione relativa all'infungibilità fra la carcerazione preventiva e la misura di sicurezza detentiva - sorta in precedenza con riguardo all'art. 206 del codice penale - questa Corte, con sentenza n. 96 del 1970, ha già dichiarato l'infondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che gli argomenti addotti da questa Corte valgono anche in riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione, poiché si fondano sulla differenza - riconosciuta dalla stessa Costituzione: art. 25 - tra pena e misura di sicurezza;

che le ordinanze ricavano l'infungibilità tra carcerazione preventiva e misura di sicurezza dagli artt. 137 cod. pen. e 271, ultimo comma, cod. proc. pen., sì che la questione, nonostante la diversità delle norme denunciate, é quella stessa della quale la citata sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1970 ha dichiarato l'infondatezza;

che non sussistono motivi per scostarsi dalla precedente decisione;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 del codice penale e 271, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, con le due ordinanze di cui in epigrafe.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1971.