ORDINANZA N. 169
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, recante nuovi provvedimenti in materia di imposte di registro, promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1970 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il Monte dei Paschi di Siena e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto in fatto che con l'ordinanza indicata in epigrafe é stata proposta, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, il quale prescrive che nelle vendite coatte promosse in dipendenza di mutui in danaro il valore del bene trasferito debba determinarsi mediante il comune procedimento fiscale di accertamento di valore, discostandosi dal principio generale di cui all'art. 50, secondo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269;
che la predetta ordinanza é stata a termini di legge notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si é costituito, con deduzioni del 24 aprile 1970, il Ministro delle finanze, col patrocinio della Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la dichiarazione di infondatezza.
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 59 del 28 aprile 1970, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737;
che pertanto tale disposizione ha cessalo di avere efficacia e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, recante nuovi provvedimenti in materia di imposta di registro, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 59 del 28 aprile 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 18 novembre 1970.