Ordinanza n. 103 del 1970
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ORDINANZA N. 103

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 559, terzo e quarto comma, e 560 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 ottobre 1969 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Facioni Gesualdo e Alesi Maria Luisa, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970;

2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1969 dal pretore di San Pietro Vernotico nel procedimento penale a carico di Vizzi Anna Maria e Vadacca Antonio, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970;

3) ordinanza emessa il 25 novembre 1969 dal pretore di Manfredonia nel procedimento penale a carico di Rignanese Lucia e Trotta Michele, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970;

4) ordinanza emessa il 22 maggio 1969 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Rossi Lucia e Brescini Gualtiero, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe propongono questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 559, terzo e quarto comma, e l'art. 560 del codice penale;

che nessuna delle parti si é costituita e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che questa Corte con sentenza n. 147 del 27 novembre 1969 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle predette disposizioni;

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale concernenti gli artt. 559, commi terzo e quarto, e 560 del codice penale, già dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 147 del 27 novembre 1969.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

 

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1970.