ORDINANZA N. 103
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 559, terzo e quarto comma, e 560 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 ottobre 1969 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Facioni Gesualdo e Alesi Maria Luisa, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970;
2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1969 dal pretore di San Pietro Vernotico nel procedimento penale a carico di Vizzi Anna Maria e Vadacca Antonio, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970;
3) ordinanza emessa il 25 novembre 1969 dal pretore di Manfredonia nel procedimento penale a carico di Rignanese Lucia e Trotta Michele, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970;
4) ordinanza emessa il 22 maggio 1969 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Rossi Lucia e Brescini Gualtiero, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970.
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe propongono questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 559, terzo e quarto comma, e l'art. 560 del codice penale;
che nessuna delle parti si é costituita e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;
che questa Corte con sentenza n. 147 del 27 novembre 1969 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle predette disposizioni;
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale concernenti gli artt. 559, commi terzo e quarto, e 560 del codice penale, già dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 147 del 27 novembre 1969.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1970.