Ordinanza n. 93 del 1970
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ORDINANZA N. 93

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1969 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Massarini Pietro, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

Ritenuto che l'ordinanza del pretore di Genova solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773), nella parte in cui prevede l'arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 85 dello stesso testo unico, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione;

Considerato che, con sentenza n. 39 dell'11 marzo 1970. questa Corte ha dichiarato la illegittimità dell'art. 220 ridetto, perché prevede l'obbligo dell'arresto ad opera della polizia giudiziaria per il reato di cui all'art. 85, che é punibile solo con l'ammenda, sicché la parte dell'art. 220 che si richiama all'art. 85 ha cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 25 marzo 1970;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui si richiama all'art. 85 dello stesso testo unico.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1970.