ORDINANZA N. 91
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma quinto, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1969 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Datteri Abele ed il Ministero della difesa - marina, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati;
Ritenuto che con ordinanza 14 luglio 1969, pronunciata nel corso della causa civile vertente tra Datteri Abele ed il Ministero della difesa - marina, il tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, che stabilisce un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni da parte del lavoratore infortunato, per violazione degli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione;
che nel giudizio avanti la Corte costituzionale si sono costituiti il Datteri, col patrocinio degli avvocati prof. Paolo Barile, Franco Agostini e Claudio Scopsi, i quali hanno concluso per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma impugnata, ed il Ministero della difesa - marina, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la dichiarazione d'infondatezza;
Considerato che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 10 del 16 gennaio 1970, questa Corte ha dichiarato infondata la questione stessa, che era stata precedentemente sollevata anche da altri giudici;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.4, quinto comma, del R.D.17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, per violazione degli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione, promossa con ordinanza 14 luglio 1969 del tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1970.