Ordinanza n. 54 del 1970
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ORDINANZA N. 54

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 99 e 103 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (testo unico della legge comunale e provinciale), modificato con le leggi 27 giugno 1942,n.851, e 9 giugno 1947, n. 530, promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1968 dal tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Domenichini Guido ed altri ed il Comune di Ferrara, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 275 del 26 ottobre 1968.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Ferrara e del Ministro per l'interno, e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1970 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Massimo Severo Giannini, per il Comune di Ferrara, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da Domenichini Guido ed altri contro il Comune di Ferrara, il tribunale di Ferrara dopo avere con sentenza non definitiva del 12 giugno 1968 estromesso dal giudizio per difetto di giurisdizione l'amministrazione degli interni, chiamata in causa dalla parte convenuta, ha sollevato, con ordinanza in pari data, questione di legittimità costituzionale degli artt. 99 e 103 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, per contrasto con gli artt. 5, 128 e 130 della Costituzione (questione analoga ad altra dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 94 del 1965);

che dagli atti di causa risulta che il Comune non si é opposto all'accoglimento della domanda degli attori, fondantesi sul regolamento speciale di gestione e del personale delle imposte di consumo deliberato dal Consiglio comunale nelle sedute del 17 gennaio 1963 e del 28 febbraio 1963 e approvato dalla G.P.A. il 28 giugno dello stesso anno;

che la deliberazione in data 23 aprile 1964, con la quale la Giunta comunale intendeva dare ulteriore attuazione al menzionato regolamento, contiene esplicita conferma del ricorrere dei presupposti di fatto addotti dagli attori a sostegno della domanda;

che tale delibera fu restituita dalla G.P.A. alla Giunta comunale in base a rilievi attinenti alla interpretazione del regolamento e che successivamente la stessa Giunta comunale in data 1 ottobre 1964 ebbe a confermare integralmente la precedente deliberazione, senza più ottenere l'approvazione;

che davanti a questa Corte si é costituito il Comune di Ferrara ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato: si é anche costituito il Ministro per l'interno, rappresentato dall'Avvocatura stessa, che peraltro all'udienza di discussione ha dichiarato di recedere;

Considerato che l'ordinanza del tribunale, pur avendo motivato quanto alla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della incidenza del controllo tutorio sulla efficacia della deliberazione comunale del 23 aprile 1964, se equiparata a "confessione", ha omesso di porsi il problema della necessità o meno dell'approvazione tutoria ai fini, invece, dell'efficacia della delibera medesima quale mezzo di prova liberamente valutabile dal giudice, anche con riferimento al comportamento processuale delle parti;

che può esser dubbio, d'altronde, se la G.P.A. abbia esercitato nella specie il controllo di merito previsto dalle disposizioni di legge denunciate o non invece un controllo di legittimità, che sarebbe come tale eventualmente suscettibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario;

che si rende perciò necessario un nuovo esame sulla rilevanza nei sensi di cui sopra.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Ferrara.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1970.