Ordinanza n. 42 del 1970
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ORDINANZA N. 42

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, comma primo e comma secondo (primo periodo), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1968 dal pretore di Modena nel procedimento penale a carico di Scalone Gino, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

Ritenuto che il pretore di Modena, con ordinanza del 22 ottobre 1968, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 510, comma primo e comma secondo (primo periodo) c.p.p. nella parte in cui subordina lo svolgimento del giudizio di opposizione a decreto penale alla comparizione dell'opponente, assumendo che tale disciplina é in contrasto con il diritto di difesa dell'imputato, tutelato dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione perché esclude che si possa procedere al giudizio in contumacia nelle forme previste dall'art. 498 e seguenti c.p.p.;

che nell'ordinanza si profila altresì il contrasto della norma impugnata con l'art. 3, comma primo, della Costituzione, in quanto quella norma opererebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati nei cui confronti viene promosso il procedimento ordinario, che consente il giudizio in contumacia, e quelli nei cui confronti viene emesso il decreto penale;

Considerato che la prima censura coincide sostanzialmente con quella già esaminata da questa Corte con le sentenze n. 46 dell'8 marzo 1957 e n. 170 del 12 dicembre 1963, le quali l'hanno dichiarata non fondata sotto il profilo che la legge, purché ne assicuri lo scopo e la funzione, può adeguare le modalità di esercizio del diritto di difesa alle particolari caratteristiche di struttura del singolo procedimento;

che le stesse ragioni sono valide per escludere la fondatezza della medesima censura in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione;

che non sussistono apprezzabili motivi per discostarsi dalla predetta decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 510, comma primo e secondo (primo periodo), del codice di procedura penale, proposta, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3, comma primo, della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Modena del 22 ottobre 1968.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1970.