ORDINANZA N. 132
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1969 dal pretore di Manduria nel procedimento civile vertente tra la Provincia di Monastica dei frati minori di San Giuseppe in Lecce e Milizia Gregorio e Michele, iscritta al n. 104 del Registro ordinanze n. 969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969.
Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;
Ritenuto che, con ordinanza 20 febbraio 1969 il pretore di Manduria ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue, in relazione all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Considerato che la Corte, con la sentenza n. 37 del 13 marzo 1969, ha già deciso identica questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, limitatamente alla parte in cui comprende nella normativa anche i rapporti che formano oggetto della legge conclusi successivamente alla data del 28 ottobre 1941;
che inoltre, con ordinanza n. 102 del 22 maggio 1969, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la stessa questione, sollevata in giudizio di merito concernente rapporti istituiti prima di tale data;
che il caso attuale rientra indubbiamente nelle ipotesi come sopra già decise dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue, proposta in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Manduria in data 20 febbraio 1969.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1969.