ORDINANZA N. 112
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, concernente la misura dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, promosso con ordinanza 3 dicembre 1968 del tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la S.I.T.A. s.p.a. e l'I.N.A.M. Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, iscritta al n. 51 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.
Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che con l'ordinanza suddetta si é proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che peraltro nei motivi dell'ordinanza si fa riferimento soltanto al quarto comma dell'articolo stesso, in quanto dispone che la misura dell'addizionale per l'assicurazione malattie ai pensionati é determinata in relazione al fabbisogno di ciascun gestore, in modo che non sarebbe indicato alcun principio o criterio direttivo idoneo a circoscrivere e vincolare l'attività di Governo;
che perciò la questione deve ritenersi precisata con il riferimento al comma suddetto; che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 21 del 13 febbraio 1969, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, in riferimento al citato art. 76 della Costituzione;
che non si propongono né sussistono nuovi motivi che inducano a modificare la predetta decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, concernente la misura dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, proposta dal tribunale di Genova con ordinanza 3 dicembre 1968 in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1969.